Cassazione Civile, Sentenza n. 16838/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per quattro motivi principali: (1) nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado per errore nel numero civico (223 vs 233); (2) nullità della notificazione dell'atto di appello, con asserita attestazione falsa dell'ufficiale giudiziario circa la consegna delle copie alla Parenti e al marito, e proposizione successiva di querela di falso (procedimento pendente); (3) censura per aver attribuito rilevanza probatoria alla sentenza penale di patteggiamento ai fini del danno, non essendo questa una prova piena e non essendo il danno accertato in sede penale (richiamo artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 445 c.p.p.); (4) violazioni di norme civili e processuali nella liquidazione del danno: la Corte avrebbe liquidato un danno superiore a quanto chiesto in primo grado (non includeva rivalutazione e interessi), e non avrebbe correttamente considerato la transazione compiuta da uno dei sindaci (terzo) che avrebbe dovuto ridurre l'importo liquidato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: la seconda eccezione (querela di falso pendente) non giustifica la sospensione né può essere introdotta come documento nuovo in cassazione; la prima eccezione (nullità della citazione per notifica) era preclusa in cassazione perché doveva essere proposta in appello. Il terzo motivo è stato esaminato nel merito e la Corte ha confermato che la sentenza penale di patteggiamento può costituire un rilevante elemento indiziario/probatorio per il giudice civile, che tuttavia deve motivare se intende non riconoscerne l'efficacia; nel caso di specie i giudici di merito hanno adeguatamente utilizzato il patteggiamento insieme ad altri elementi (relazione del curatore, documenti penali e fallimentari). Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità in parte, e comunque infondato in quanto rivalutazione e interessi possono essere riconosciuti dal giudice anche se non espressamente chiesti; la questione della transazione di uno dei sindaci riguardava valutazioni di merito e non idonea a fondare cassazione. Sono state liquidate le spese a carico dei ricorrenti (complessivi € 12.303,03 oltre onorari e spese varie).
Norme richiamate
art. 137 c.p.c.
Norma richiamata nel contesto delle notifiche; la Corte ha valutato le questioni di regolarità della notifica ma ha escluso la possibilità di dedurle per la prima volta in cassazione se non precluse o già dedotte nel merito.
art. 138 c.p.c.
Richiamato con gli articoli sulla notifica; utilizzato per il quadro normativo sulle conseguenze di notifiche irregolari.
art. 140 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della notifica presso il domicilio e per l'ipotesi di notifica a indirizzo errato; la Corte ha comunque ritenuto la questione preclusa in cassazione se non sollevata in appello.
art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4) c.p.c.
Norme sui requisiti dell'atto di citazione; la Corte ha sottolineato che eventuali nullità dell'atto introduttivo devono essere dedotte tempestivamente e non per la prima volta in cassazione.
art. 161 c.p.c.
Richiamato in tema di conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione e della conseguente preclusione per chi non agisce in appello.
art. 295 cod. proc. civ.
Citato con riferimento all'istituto della sospensione necessaria; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la querela di falso proposta dopo la sentenza non costituisce documento nuovo ammissibile in cassazione ai fini della sospensione.
art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Richiamato quale rimedio (revocazione) adeguato per chi intenda ottenere la rescissione di una sentenza fondata su atti dichiarati falsi; la Corte ha spiegato che la querela di falso deve essere proposta in via principale e la revocazione è il rimedio corretto.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova: la Corte ha escluso che vi sia stata una violazione di ripartizione dell'onere della prova censurabile in cassazione se la critica riguarda la valutazione delle prove — materia soggetta ai limitati controlli di legittimità.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha precisato che una presunta violazione di questi articoli è sindacabile in cassazione solo se il giudice si è basato su prove non prodotte dalle parti o raccolte d'ufficio oltre i limiti di legge.
art. 445 c.p.p.
Citato nel quadro delle prove penali; la Corte ha richiamato la distinzione tra efficacia probatoria delle decisioni penali e i limiti delle stesse in sede civile.
art. 2729 c.c.
Richiamato relativamente ai requisiti degli indizi: la sentenza penale può costituire elemento indiziario purché sussistano i requisiti richiesti dalla norma.
art. 654 c.p.p.
Citate le condizioni dell'efficacia vincolante del giudicato penale in sede civile/ amministrativa: presenza della parte nel processo penale e limiti imposti dal diritto civile alla prova del diritto.
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento: la Corte ha ricordato che la sentenza di patteggiamento costituisce elemento probatorio importante ma non automaticamente decisivo in sede civile; può prescindere da giudicato pieno e richiede motivazione se non riconosciuta.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la cassazione può sindacare motivazione e valutazione delle prove entro i ristretti limiti dell'art. 360 n.5.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla competenza del giudice di riconoscere la rivalutazione e gli interessi sull'importo del danno anche d'ufficio o in grado di appello, se non espressamente esclusi.
art. 1292, 1299, 1300, 1301, 1304, 2407 c.c.
Richiamati nella censura sulla liquidazione del danno e sulle regole di risarcimento; la Corte ha ritenuto che le questioni di merito sulla quantificazione del danno e sugli effetti di transazioni richiedono accertamenti di fatto insindacabili in cassazione.
DPR 115/2002
Richiamato per la quantificazione degli onorari e delle spese di giudizio, utilizzato per liquidare le spese a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La nullità o la irregolarità della notifica che determina vizio della sentenza di primo grado deve essere dedotta tempestivamente (in appello) e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, salvo che il relativo vizio risulti già dagli atti del merito.
- La querela di falso proposta dopo la sentenza non può essere considerata in cassazione come documento nuovo per ottenere la sospensione del processo; se si accerta la falsità di atti del procedimento il rimedio corretto per ottenere la rescissione è la revocazione ex art. 395 c.p.c.
- La sentenza penale di patteggiamento costituisce un elemento probatorio rilevante in sede civile (elemento indiziario/di prova), ma non ha automaticamente efficacia di giudicato pieno: il giudice civile può utilizzarla come presunzione purché motivi adeguatamente se ne disconosce l'efficacia.
- Le questioni relative alla valutazione delle prove e alla quantificazione del danno sono, di norma, di merito e sono sindacabili in cassazione solo entro i limiti dell'art. 360 n.5 c.p.c.; quindi la cassazione non è il luogo per una nuova valutazione completa delle risultanze probatorie.
- La rivalutazione monetaria e gli interessi fanno parte del danno risarcibile e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio o in grado di appello, se non espressamente esclusi dalla domanda; pertanto la mancata specifica richiesta in primo grado non impedisce sempre il loro riconoscimento.
- La rilevanza di transazioni di singoli debitori (o sindaci) sulla quota di responsabilità va valutata dal giudice di merito; l'effetto della transazione sulle quote degli altri co-obbligati dipende dagli accertamenti di fatto e non è risolvibile ex novo in cassazione.
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