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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16838/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per quattro motivi principali: (1) nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado per errore nel numero civico (223 vs 233); (2) nullità della notificazione dell'atto di appello, con asserita attestazione falsa dell'ufficiale giudiziario circa la consegna delle copie alla Parenti e al marito, e proposizione successiva di querela di falso (procedimento pendente); (3) censura per aver attribuito rilevanza probatoria alla sentenza penale di patteggiamento ai fini del danno, non essendo questa una prova piena e non essendo il danno accertato in sede penale (richiamo artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 445 c.p.p.); (4) violazioni di norme civili e processuali nella liquidazione del danno: la Corte avrebbe liquidato un danno superiore a quanto chiesto in primo grado (non includeva rivalutazione e interessi), e non avrebbe correttamente considerato la transazione compiuta da uno dei sindaci (terzo) che avrebbe dovuto ridurre l'importo liquidato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: la seconda eccezione (querela di falso pendente) non giustifica la sospensione né può essere introdotta come documento nuovo in cassazione; la prima eccezione (nullità della citazione per notifica) era preclusa in cassazione perché doveva essere proposta in appello. Il terzo motivo è stato esaminato nel merito e la Corte ha confermato che la sentenza penale di patteggiamento può costituire un rilevante elemento indiziario/probatorio per il giudice civile, che tuttavia deve motivare se intende non riconoscerne l'efficacia; nel caso di specie i giudici di merito hanno adeguatamente utilizzato il patteggiamento insieme ad altri elementi (relazione del curatore, documenti penali e fallimentari). Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità in parte, e comunque infondato in quanto rivalutazione e interessi possono essere riconosciuti dal giudice anche se non espressamente chiesti; la questione della transazione di uno dei sindaci riguardava valutazioni di merito e non idonea a fondare cassazione. Sono state liquidate le spese a carico dei ricorrenti (complessivi € 12.303,03 oltre onorari e spese varie).

Norme richiamate

  • art. 137 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto delle notifiche; la Corte ha valutato le questioni di regolarità della notifica ma ha escluso la possibilità di dedurle per la prima volta in cassazione se non precluse o già dedotte nel merito.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato con gli articoli sulla notifica; utilizzato per il quadro normativo sulle conseguenze di notifiche irregolari.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della notifica presso il domicilio e per l'ipotesi di notifica a indirizzo errato; la Corte ha comunque ritenuto la questione preclusa in cassazione se non sollevata in appello.

  • art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4) c.p.c.

    Norme sui requisiti dell'atto di citazione; la Corte ha sottolineato che eventuali nullità dell'atto introduttivo devono essere dedotte tempestivamente e non per la prima volta in cassazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in tema di conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione e della conseguente preclusione per chi non agisce in appello.

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Citato con riferimento all'istituto della sospensione necessaria; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la querela di falso proposta dopo la sentenza non costituisce documento nuovo ammissibile in cassazione ai fini della sospensione.

  • art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.

    Richiamato quale rimedio (revocazione) adeguato per chi intenda ottenere la rescissione di una sentenza fondata su atti dichiarati falsi; la Corte ha spiegato che la querela di falso deve essere proposta in via principale e la revocazione è il rimedio corretto.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha escluso che vi sia stata una violazione di ripartizione dell'onere della prova censurabile in cassazione se la critica riguarda la valutazione delle prove — materia soggetta ai limitati controlli di legittimità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha precisato che una presunta violazione di questi articoli è sindacabile in cassazione solo se il giudice si è basato su prove non prodotte dalle parti o raccolte d'ufficio oltre i limiti di legge.

  • art. 445 c.p.p.

    Citato nel quadro delle prove penali; la Corte ha richiamato la distinzione tra efficacia probatoria delle decisioni penali e i limiti delle stesse in sede civile.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato relativamente ai requisiti degli indizi: la sentenza penale può costituire elemento indiziario purché sussistano i requisiti richiesti dalla norma.

  • art. 654 c.p.p.

    Citate le condizioni dell'efficacia vincolante del giudicato penale in sede civile/ amministrativa: presenza della parte nel processo penale e limiti imposti dal diritto civile alla prova del diritto.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento: la Corte ha ricordato che la sentenza di patteggiamento costituisce elemento probatorio importante ma non automaticamente decisivo in sede civile; può prescindere da giudicato pieno e richiede motivazione se non riconosciuta.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la cassazione può sindacare motivazione e valutazione delle prove entro i ristretti limiti dell'art. 360 n.5.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla competenza del giudice di riconoscere la rivalutazione e gli interessi sull'importo del danno anche d'ufficio o in grado di appello, se non espressamente esclusi.

  • art. 1292, 1299, 1300, 1301, 1304, 2407 c.c.

    Richiamati nella censura sulla liquidazione del danno e sulle regole di risarcimento; la Corte ha ritenuto che le questioni di merito sulla quantificazione del danno e sugli effetti di transazioni richiedono accertamenti di fatto insindacabili in cassazione.

  • DPR 115/2002

    Richiamato per la quantificazione degli onorari e delle spese di giudizio, utilizzato per liquidare le spese a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La nullità o la irregolarità della notifica che determina vizio della sentenza di primo grado deve essere dedotta tempestivamente (in appello) e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, salvo che il relativo vizio risulti già dagli atti del merito.
  • La querela di falso proposta dopo la sentenza non può essere considerata in cassazione come documento nuovo per ottenere la sospensione del processo; se si accerta la falsità di atti del procedimento il rimedio corretto per ottenere la rescissione è la revocazione ex art. 395 c.p.c.
  • La sentenza penale di patteggiamento costituisce un elemento probatorio rilevante in sede civile (elemento indiziario/di prova), ma non ha automaticamente efficacia di giudicato pieno: il giudice civile può utilizzarla come presunzione purché motivi adeguatamente se ne disconosce l'efficacia.
  • Le questioni relative alla valutazione delle prove e alla quantificazione del danno sono, di norma, di merito e sono sindacabili in cassazione solo entro i limiti dell'art. 360 n.5 c.p.c.; quindi la cassazione non è il luogo per una nuova valutazione completa delle risultanze probatorie.
  • La rivalutazione monetaria e gli interessi fanno parte del danno risarcibile e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio o in grado di appello, se non espressamente esclusi dalla domanda; pertanto la mancata specifica richiesta in primo grado non impedisce sempre il loro riconoscimento.
  • La rilevanza di transazioni di singoli debitori (o sindaci) sulla quota di responsabilità va valutata dal giudice di merito; l'effetto della transazione sulle quote degli altri co-obbligati dipende dagli accertamenti di fatto e non è risolvibile ex novo in cassazione.

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