Cassazione Civile, Sentenza n. 16972/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi all'anno 2007 nei confronti di Italtel Spa e Italtel Group Spa ritenendo, in relazione a una complessa operazione di merger leveraged buy-out finalizzata all'acquisizione totalitaria di Italtel Spa, che alcuni costi fossero indeducibili per mancata inerente e in parte non documentati; contestava inoltre operazioni con società del gruppo non residenti per violazioni delle norme sul transfer pricing. Erano state anche irrogate sanzioni. Le contribuenti avevano impugnato gli avvisi: la CTP di Milano aveva parzialmente accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la sentenza.
La decisione
La controversia è stata dichiarata estinta per cessata materia del contendere. L'Agenzia delle entrate ha depositato il 16 marzo 2022 un atto di annullamento parziale degli avvisi (emessi il 7 giugno 2017), avendo determinato un maggior imponibile integralmente coperto da perdite pregresse e riducendo le contestazioni alle sole violazioni formali; le sanzioni sono quindi state oggetto di definizione agevolata in data 25 luglio 2017. L'Ufficio ha chiesto l'estinzione del giudizio, richiesta alla quale le parti hanno aderito in udienza. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, legge n. 176/2020
art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020
Ha disposto la fissazione dell'udienza pubblica secondo la procedura straordinaria prevista per il periodo indicato; richiamata per la regolarità del rito e della convocazione
annullamento in via di autotutela
atto di annullamento parziale degli avvisi in via di autotutela (emessi in data 7 giugno 2017), depositato il 16 marzo 2022
L'intervento in autotutela dell'Amministrazione ha eliminato o modificato le pretese sostanziali che costituivano il nucleo della controversia, rendendo priva di oggetto la causa e giustificando la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere
definizione agevolata delle sanzioni
definizione agevolata in data 25 luglio 2017
La definizione agevolata ha estinto o ridotto le pretese sanzionatorie oggetto del contenzioso, contribuendo alla sopravvenuta mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale annulla in autotutela (anche parzialmente) gli atti impugnati e/o definisce le sanzioni con modalità che eliminano l'interesse controverso, il giudizio tributario può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- L'estinzione per cessata materia del contendere non costituisce decisione sul merito: non crea precedenti favorevoli né sfavorevoli circa la fondatezza delle pretese fiscali originarie.
- La definizione agevolata delle sanzioni e l'utilizzo di perdite pregresse per coprire maggiori imponibili sono strumenti che, se adottati dall'Amministrazione, possono rendere vantaggiosa la chiusura del contenzioso per il contribuente.
- Le parti possono concordare (o aderire) alla richiesta di estinzione: in tal caso il giudice normalmente dispone la compensazione delle spese processuali, salvo diversa pattuizione o motivato diverso criterio.
- Per il contribuente è utile verificare attentamente gli atti di autotutela e la portata della definizione (se coprono definitivamente tutte le voci contestate), valutando se convenire all'estinzione o proseguire per ottenere una pronuncia sul merito (se necessaria per chiarire posizioni giuridiche rilevanti).
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