Cassazione Penale, Sentenza n. 24782/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carati, titolare di un credito garantito da ipoteca su immobile di proprietà di Lampada (soggetto colpito da confisca ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n.306/1992), impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva ritenuto prevalente la misura ablatoria sulla garanzia ipotecaria. La Corte territoriale aveva escluso la tutela del credito per carenza dei requisiti della buona fede e dell'incolpevole affidamento previsti dall'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011 (richiamato dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.), ritenendo che Carati avesse intrattenuto rapporti opachi con Lampada, lo avesse finanziato ripetutamente nonostante la sua manifesta situazione di inaffidabilità patrimoniale e che le modalità delle pattuizioni fossero frutto di connivenza finalizzata a "mettere al sicuro" il patrimonio del debitore. Carati denunciava vizi di motivazione, osservando che l'ipoteca era stata costituita nel 2007 (antecedente al sequestro), che i prestiti erano tracciabili, che le azioni di recupero erano state avviate nel 2013 e che gli elementi indicati a suo carico (alcuni avvenimenti posteriori all'ipoteca) non provavano la sua partecipazione a attività illecite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, quando la confisca ricade su beni gravati da ipoteca, il terzo creditore deve provare non solo la propria buona fede (estraneità all'illecito del debitore) ma anche l'incolpevole affidamento, inteso come adeguato adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto. La Corte ha ritenuto la disamina della Corte d'appello priva di illogicità e persuasiva: Carati aveva finanziato Lampada ripetutamente, instaurando rapporti opachi e sostenendo il soggetto nonostante l'assenza di garanzie di solvibilità. Le censure del ricorrente sono state considerate tentativo di contestare valutazioni di fatto riservate al giudice del merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Disciplina la confisca dei beni riferibili a soggetti coinvolti in attività mafiose; qui ha giustificato la misura ablativa sull'immobile gravato da ipoteca
art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Stabilisce i requisiti che il terzo deve provare per tutelare il proprio diritto su beni soggetti a misure patrimoniali: buona fede (estraneità all'illecito) e incolpevole affidamento
art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama l'art. 52 d.lgs. 159/2011 nel procedimento di esecuzione/accertamento relativi a misure patrimoniali, richiedendo la prova dei requisiti per il mantenimento della garanzia reale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione dei motivi ammessi in cassazione; qui richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi del ricorso
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019 (Italfondiario s.p.a.)
Principio consolidato secondo cui il terzo ipotecario deve allegare e provare sia la buona fede che l'incolpevole affidamento per evitare l'estinzione della garanzia ipotecaria in caso di confisca
Massime di principio
- Il terzo creditore che vanta un diritto reale su beni soggetti a confisca deve provare due requisiti distinti: la propria buona fede (estraneità all'attività illecita del debitore) e l'incolpevole affidamento, ossia di aver adempiuto all'obbligo di informazione e diligenza previsto dal caso concreto
- La mera antecedenza temporale della costituzione dell'ipoteca rispetto al sequestro/confisca non è di per sé sufficiente a garantire la prevalenza del credito: rilevano anche la natura e la condotta del terzo nel tempo (es. finanziamenti ripetuti, rapporti opachi, conoscenza o elementi che fanno presumere connessioni col contesto criminale)
- Comportamenti quali il finanziamento continuativo di un soggetto privo di collaterale bancario, l'accettazione di pattuizioni "strumentali" o la mancata o tardiva attivazione di adeguate azioni di recupero possono essere valutati come indici negativi della buona fede e dell'incolpevole affidamento
- Le valutazioni circa la sussistenza di connessioni con il contesto criminoso e la credibilità degli elementi probatori appartengono al giudice del merito; la Corte di cassazione verifica la legittimità logico-giuridica della motivazione, non riforma apprezzamenti di fatto a meno che siano manifestamente illogici o contraddittori
- In situazioni analoghe, il terzo deve adempiere a un "dovere di accertamento" proporzionato al contesto: se sussistono indizi di rischio (es. esposizione del debitore, rifiuto delle banche) il terzo è tenuto a maggiori cautele e documentazione per sostenere la propria buona fede
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24561/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24563/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →