Cassazione Civile, Ordinanza n. 21105/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla disposizione di un bonifico di euro 30.000,00 destinato al pagamento di una fattura: la società ordinante ha effettuato il pagamento facendo affidamento su una comunicazione fraudolenta proveniente da un soggetto che si spacciava per controparte commerciale. Il bonifico è stato eseguito sul conto identificato dall'IBAN indicato nell'ordine, ma il denaro non è pervenuto al reale beneficiario indicato dalla società. La società ha chiesto la condanna della banca destinataria del bonifico sostenendo che, in presenza di discordanza tra IBAN e nome del beneficiario, l'intermediario avrebbe dovuto rilevare l'anomalia, sospendere o controllare manualmente l'operazione e collaborare con la banca dell'ordinante; ha inoltre invocato la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e il provvedimento di Banca d'Italia del 5 luglio 2011. La Corte d'appello ha escluso la responsabilità della banca ritenendo applicabile l'art. 24 d.lgs. 11/2010, secondo cui il pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico è eseguito correttamente, anche se l'ordine contenga ulteriori informazioni come il nominativo del beneficiario. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 24 d.lgs. 11/2010 e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la norma non potesse esonerare la banca del beneficiario dal controllo di congruità tra IBAN e nominativo; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. e del provvedimento Banca d'Italia 5.7.2011, che avrebbe imposto al prestatore del beneficiario di contattare l'intermediario dell'ordinante in caso di discordanza; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2043 c.c. e 24 d.lgs. 11/2010, per il mancato riconoscimento della prova della natura apocrifa del conto e per il rigetto dell'istanza di esibizione dei documenti relativi all'apertura del conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che l'art. 24 d.lgs. 11/2010, letto alla luce della direttiva 2007/64/CE, della PSD2 e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, esonera tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione dal controllo di congruità tra IBAN e nome del beneficiario quando il bonifico sia stato eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente. Il sistema normativo privilegia l'efficienza e l'automatizzazione dei pagamenti SEPA, rimettendo all'ordinante l'onere di indicare correttamente l'IBAN e imponendo, quale correttivo, solo gli sforzi ragionevoli per il recupero delle somme in caso di errore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una pretesa violazione di un provvedimento amministrativo; comunque infondato perché il provvedimento Banca d'Italia non imponeva alla banca ricevente un dovere di verifica ulteriore rispetto all'IBAN. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, oltre a prospettare questioni non pertinenti rispetto alla domanda effettivamente proposta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
L'ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico si considera correttamente eseguito; la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento è esclusa anche se l'utente ha fornito informazioni ulteriori rispetto all'IBAN, senza obbligo di controllo di congruità tra IBAN e nominativo del beneficiario.
È richiamato come norma che esclude la responsabilità del prestatore in caso di mancata o inesatta esecuzione quando l'utente abbia indicato inesattamente l'identificativo unico.
La Corte esclude che, nella fattispecie, possa trovare applicazione la responsabilità aquiliana in luogo della disciplina speciale sui servizi di pagamento, perché l'intermediario ricevente risponde solo nei limiti dell'errata esecuzione rispetto all'identificativo unico.
La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non può invece essere usata per contestare la diversa valutazione delle prove o per chiedere una rivalutazione del merito in cassazione.
È richiamato per ribadire che la valutazione comparativa delle prove e la scelta di quelle ritenute convincenti appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica.
art. 267 TFUE
È menzionato in relazione al rinvio pregiudiziale già deciso dalla Corte di giustizia sull'interpretazione della direttiva sui servizi di pagamento.
art. 69 direttiva 2007/64/CE
È citato quale parametro del sistema europeo dei pagamenti orientato alla rapidità di esecuzione dell'operazione.
art. 74 direttiva 2007/64/CE
La disposizione è interpretata nel senso che la limitazione di responsabilità si applica a tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione del bonifico.
art. 88 direttiva (UE) 2015/2366
È richiamato come conferma del medesimo schema normativo: responsabilità limitata all'esecuzione conforme all'identificativo unico e cooperazione per il recupero dei fondi in caso di errore.
Regolamento (UE) n. 260/2012
È richiamato per la logica SEPA e per l'impostazione automatizzata e standardizzata dei bonifici basata sull'IBAN.
Massime di principio
- Nei bonifici SEPA la funzione decisiva di individuazione del beneficiario è attribuita all'identificativo unico (IBAN): se l'ordine è eseguito conformemente a tale dato, il prestatore di servizi di pagamento non risponde della mancata corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario eventualmente indicato nell'ordine.
- La disciplina speciale sui servizi di pagamento prevale sulla responsabilità aquiliana generale quando la controversia riguarda l'errata esecuzione di un bonifico; non è quindi sufficiente invocare l'art. 2043 c.c. per affermare un dovere di controllo ulteriore in capo alla banca.
- L'intermediario destinatario del bonifico non ha un generale obbligo di controllo di congruità tra intestazione del conto e nome del beneficiario, poiché un simile controllo contrasterebbe con l'architettura automatizzata e accelerata del sistema SEPA.
- La tutela dell'utente del servizio di pagamento non è affidata a un controllo preventivo manuale da parte della banca, ma all'onere dell'ordinante di indicare correttamente l'IBAN e, in caso di errore o frode, all'obbligo degli intermediari di cooperare con ragionevoli sforzi per il recupero delle somme.
- In cassazione non è ammissibile un motivo che, sotto la veste della violazione di legge o dell'art. 115 c.p.c., miri a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a introdurre questioni fattuali diverse da quelle poste a base della domanda decisa nei gradi di merito.
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