Cassazione Penale, Sentenza n. 36370/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza dell'11 febbraio 2026, il GIP del Tribunale di Parma, all'esito del rito abbreviato, ha condannato due imputati per rapina aggravata in concorso e uno di loro anche per porto di arma in luogo pubblico. Ha riconosciuto le attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate, e l'attenuante della lieve entità del fatto introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, applicando poi le riduzioni per il rito abbreviato. Le pene sono state fissate, rispettivamente, in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 600 di multa e in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 412 di multa. Il Procuratore generale ha impugnato la determinazione della pena, deducendo violazione di legge: secondo il ricorrente, il giudice aveva prima comparato attenuanti generiche e aggravanti e poi applicato separatamente la diminuente per la lieve entità, mentre tutte le circostanze dovevano essere incluse in un unico giudizio di bilanciamento. La difesa di uno degli imputati ha inoltre contestato l'affermazione di responsabilità con memoria, pur non avendo proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale: l'attenuante della lieve entità riconosciuta in materia di rapina è una circostanza attenuante comune e deve essere inclusa, insieme alle attenuanti generiche e alle aggravanti, nel giudizio unitario di comparazione. Non è consentito bilanciare prima soltanto alcune circostanze e applicare successivamente la lieve entità come autonoma diminuzione. La censura difensiva sull'affermazione di responsabilità è stata dichiarata inammissibile, perché introdotta con memoria da un imputato che non aveva presentato ricorso e riguardava un punto non devoluto con rituale impugnazione. La sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il Procuratore generale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio.
La disposizione è richiamata quale base del ricorso per cassazione volto a censurare la violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
In tema di rapina, l’attenuante della lieve entità introdotta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 costituisce uno strumento ulteriore rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento, tra i quali rientra l’attenuante comune di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., volto a consentire l’adeguamento della risposta sanzionatoria all’effettiva gravità del fatto.
La Corte colloca l'attenuante della lieve entità nel novero delle attenuanti comuni, quale strumento per adeguare la pena alla gravità concreta del fatto.
Massime di principio
- In materia di rapina, l'attenuante della lieve entità introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 è un'attenuante comune e deve concorrere nel giudizio unitario di comparazione con tutte le altre circostanze, aggravanti e attenuanti, riconosciute.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze ha carattere unitario e comprende sia le circostanze comuni sia quelle a effetto speciale; la diversa disciplina applicativa degli aumenti o delle diminuzioni di pena per queste ultime non comporta una separata comparazione, salvo un espresso divieto legislativo di bilanciamento.
- Non è legittimo comparare prima soltanto alcune circostanze e applicare poi un'altra attenuante riconosciuta come autonoma diminuzione della pena, sottraendola al giudizio unitario di comparazione.
- Un imputato che non abbia proposto ricorso per cassazione non può introdurre con memoria doglianze autonome su punti della decisione non devoluti mediante rituale impugnazione.
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