Sentenza del 31/01/2024 n. 2940 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa a una sentenza del Tribunale di Catania del 25 agosto 2006, contestando di essere tenuto al pagamento perché non risultava provata la sua qualità di erede. In Cassazione ha dedotto: 1) che la sola qualità di figlio e chiamato all'eredità non lo rendeva erede senza accettazione, espressa o tacita; 2) che spettava all'Agenzia delle Entrate provare l'accettazione e quindi la qualità di erede; 3) che la CTR non aveva esaminato la domanda subordinata di ripartizione del debito tra tutti i figli del defunto.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la qualità di erede non possa presumersi dalla mera chiamata all'eredità e che l'onere di dimostrare l'accettazione, quale elemento costitutivo della pretesa contro il chiamato, grava su chi agisce: in questo caso l'Agenzia delle Entrate. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR Sicilia è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente, annullando quindi la pretesa nei suoi confronti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese di Cassazione, liquidate in 1.500 euro per compensi e 200 euro per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP.
Norme richiamate
In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell' art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
Chi fa valere un credito contro un chiamato all'eredità deve provare che questi abbia accettato l'eredità, anche tacitamente. La semplice parentela o chiamata alla successione non fa presumere la qualità di erede.
Artt. 459, 474, 475 e 476 c.c.
In definitiva, va ribadito il principio secondo cui, in materia tributaria, l'assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l'accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché l'assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari.
I debiti tributari del defunto gravano sul chiamato soltanto se questi ha acquistato la qualità di erede mediante accettazione espressa o tacita. La partecipazione alla denuncia di successione, da sola, non dimostra l'accettazione.
In particolare, colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede ope legis ai sensi dell' art. 485 cod. civ., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all' art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta.
Quando si invoca l'acquisto della qualità di erede per effetto della disciplina del chiamato nel possesso di beni ereditari, chi fonda su tale qualità la propria pretesa deve provare tutti gli elementi della fattispecie, compreso il possesso dei beni; non opera una presunzione.
Pertanto, colui che deduca l'avvenuta acquisizione della qualità di erede da parte dell'avversario, come fatto posto a fondamento della domanda, è tenuto, ai sensi dell' art. 2697 cod. civ., a provare che vi sia stata l'accettazione dell'eredità, senza che siffatto onere comporti una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l' art. 481 cod. civ. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno dell'eredità da parte del chiamato.
L'onere di provare l'accettazione non è una prova impossibile: chi vi abbia interesse può chiedere che il chiamato dichiari se accetta o rinuncia, ottenendo certezza sulla sua posizione.
Poiché la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La rinuncia all'eredità, avendo effetto retroattivo, esclude la responsabilità del rinunciante per i debiti tributari del defunto, anche se l'atto impositivo è stato notificato dopo l'apertura della successione ed è divenuto definitivo.
Art. 36 del D.Lgs. n. 346/1990
La disposizione, dettata per l'imposta sulle successioni e donazioni, non si applica alla controversia relativa all'imposta di registro.
Massime di principio
- Nei giudizi per il pagamento di debiti del defunto, chi pretende il pagamento dal chiamato all'eredità deve provare l'accettazione dell'eredità; non basta dimostrare la parentela o la chiamata alla successione.
- La qualità di erede può derivare da accettazione espressa o tacita, ma la condotta invocata come accettazione deve essere provata da chi fonda su di essa la propria pretesa; la sola partecipazione alla denuncia di successione non è sufficiente.
- Il chiamato che abbia rinunciato all'eredità non risponde dei debiti ereditari, anche tributari, poiché la rinuncia opera retroattivamente.
- Le norme specifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni non possono essere estese automaticamente a una pretesa relativa all'imposta di registro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 2853 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 2854 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 2865 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 2878 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 2904 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 2910 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →