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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38000/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di un contribuente, avviso che era stato annullato in primo grado. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, respinto dalla CTR. Pur confermando l'esito favorevole al contribuente, la CTR aveva compensato le spese di lite con la formula "attesa la natura delle questioni affrontate e risolte". Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il solo capo sulle spese, deducendo la violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione della compensazione era generica, incomprensibile e non conforme ai presupposti di legge per derogare al principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha rilevato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, e che la formula usata dalla CTR era troppo vaga e non verificabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.

  • D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9

    La modifica del 2015 è richiamata per affermare l'applicabilità, dal 1 gennaio 2016, del regime delle gravi ed eccezionali ragioni nel processo tributario.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione del provvedimento sulle spese deve essere intelligibile e controllabile; una formula generica non è sufficiente.

  • art. 92 c.p.c.

    formulazione vigente ratione temporis

    La compensazione totale o parziale delle spese richiede specifiche circostanze della controversia; non basta un richiamo astratto alla natura della lite o a formule generiche.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite è legittima solo se il giudice indica in modo espresso e specifico le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono.
  • Una motivazione meramente formulaica o generica sulle spese non consente il controllo di legittimità e determina la cassazione del capo relativo alla compensazione.
  • Le ragioni idonee a giustificare la compensazione devono riguardare circostanze specifiche della controversia, come novità assoluta della questione, mutamento giurisprudenziale o sopravvenienze di analoga gravità, e non possono ridursi alla semplice complessità o natura del giudizio.
  • Il principio di soccombenza resta regola generale anche quando il giudice di merito ritenga di compensare le spese: la deroga richiede una motivazione rigorosa e verificabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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