Cassazione Penale, Sentenza n. 21492/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame con cui è stato rigettato il ricorso per la restituzione della somma di euro 9.100,00 sequestrata in occasione della perquisizione eseguita nell'abitazione di Morelli e del compagno Younass Chatwani. La ricorrente deduceva violazione di legge (art. 253 c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del nesso di pertinenzialità del denaro rispetto alle ipotesi di reato contestate al Chatwani e alla mancata indicazione delle specifiche esigenze probatorie che giustificassero il sequestro probatorio ex art. 247 c.p.p. Inoltre si censurava l'inversione dell'onere della prova operata dal Tribunale, che aveva richiesto alla Morelli di dimostrare la lecita provenienza del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento del Tribunale fosse privo di adeguata motivazione quanto al nesso di pertinenzialità tra la somma rinvenuta e i reati contestati al compagno e quanto alle finalità probatorie del sequestro operato ai sensi dell'art. 247 c.p.p. La Corte ha inoltre censurato l'inversione dell'onere della prova imposta alla terza (Morelli). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. (decisione del 12/03/2026).
Norme richiamate
La norma è stata richiamata nella prospettazione della ricorrente come rilevante per la richiesta di restituzione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia violato i principi connessi alla verifica della legittimità del sequestro in sede di riesame, imponendo indebitamente alla terza l'onere di provare la lecita provenienza del bene anziché motivare il mantenimento del vincolo.
Il sequestro è stato qualificato come probatorio ai sensi di questa disposizione; la Corte richiama che il sequestro probatorio richiede motivazione specifica sia sul nesso di derivazione/pertinenzialità fra la somma sottoposta a sequestro e il reato sia sulle specifiche esigenze probatorie per le quali è necessario mantenere il vincolo.
Richiamata per distinzione: il sequestro preventivo ex art. 321, strumento volto a finalità special-preventive o di mantenimento della cosa in vista di confisca, non può essere sostituito al sequestro probatorio; l'assenza di atti previsti dall'art. 321 è stata rilevata come elemento che rendeva necessaria motivazione diversa per il sequestro operato.
Norma sostanziale richiamata quale tipo di reato contestato ad alcuni indagati (tra cui il compagno della ricorrente). La Corte ha rilevato che la presenza di reati in materia di stupefacenti è tra le ipotesi menzionate nel decreto di sequestro, ma ha posto l'accento sulla necessità di mostrare il nesso concreto fra la somma e tali reati.
Evocata nel decreto come possibile base per confisca di somme di provenienza illecita; la Corte segnala che la mera previsione normativa in abstract non basta: occorre motivare la pertinenzialità del denaro rispetto ai reati contestati.
Richiamato a titolo di possibilità di confisca per talune ipotesi; la Corte osserva che l'eventuale collegamento con norme di confisca non legittima senza adeguata motivazione il mantenimento di un sequestro probatorio.
Norma applicata dalla Corte per disporre il rinvio del giudizio di riesame al Tribunale di Trento per nuovo esame in ordine alle questioni di motivazione e pertinenzialità sollevate.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio ex art. 247 c.p.p. richiede motivazione puntuale sia sul nesso di pertinenzialità tra il bene e i reati contestati sia sulle specifiche esigenze probatorie che giustificano il mantenimento del vincolo; formule generiche del tipo "verificare la provenienza" sono insufficienti.
- Il giudice che conferma un sequestro ha l'onere di motivare il mantenimento del vincolo; non può essere imposta alla terza (proprietaria o detentrice non indagata) l'obbligatorietà di provare la lecita provenienza del bene come condizione per la restituzione.
- Il terzo che chiede la restituzione è legittimato a dedurre, in sede di riesame, l'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; la sua azione non può essere svuotata di efficacia chiedendo solo la prova della titolarità del bene.
- Occorre distinguere chiaramente tra sequestro probatorio (art. 247) e sequestro preventivo (art. 321): finalità, presupposti e oneri motivazionali sono differenti e non intercambiabili.
- In caso di denaro contante, per mantenere il sequestro probatorio il giudice deve indicare quali accertamenti specifici (es. analisi dei flussi finanziari, collegamenti con attività illecite identificate, riscontri probatori concreti) rendono necessario il vincolo.
- La Corte di Cassazione valuta i ricorsi in materia cautelare reale solo per violazione di legge o per vizi di motivazione particolarmente gravi; una motivazione mancante o manifestamente insufficiente può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Quando il sequestro è eseguito nell'abitazione comune di indagato e terzo, la sola presenza fisica del denaro non giustifica automaticamente la pertinenzialità rispetto ai reati dell'indagato senza adeguata motivazione.
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