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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02199/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 495 c.p. L'unico motivo deduceva la carenza di motivazione alla base dell'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata formulata in modo del tutto assertivo e generico, senza un reale confronto con le ragioni della decisione impugnata né con le peculiarità del caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta genericità del motivo, che si limitava ad affermare in modo astratto una pretesa carenza di motivazione senza correlarsi agli specifici passaggi della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha però attaccato in modo specifico la tenuta motivazionale della pronuncia di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione in termini meramente assertivi e generici, senza confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata e con le specifiche ragioni poste a base della decisione.
  • La censura di carenza motivazionale deve essere specifica e correlata al caso concreto: non è sufficiente una contestazione astratta o di stile della responsabilità affermata dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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