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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18876/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controricorrente. Di conseguenza non ha pronunciato sulle spese, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., e ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Il giudizio si è quindi chiuso per rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla soppressione, da parte della società elettrica, delle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica riconosciute in favore degli ex dipendenti e dei superstiti, beneficio introdotto da una disciplina collettiva risalente al 1946 e poi confermato da successivi accordi aziendali. I ricorrenti avevano agito per ottenere la declaratoria di illegittimità della disdetta del 12 ottobre 2015 e dell'accordo del 27 novembre 2015 con le organizzazioni sindacali, sostenendo in sostanza che il beneficio non potesse essere unilateralmente eliminato. La Corte d'appello aveva però ritenuto legittimo il recesso dall'accordo aziendale del 19 aprile 2002, escluso la configurabilità di diritti quesiti, valorizzato la mancata connessione del beneficio a prestazioni lavorative già rese e considerato conforme a correttezza e buona fede la previsione di una somma una tantum subordinata a conciliazione. In Cassazione è stato proposto ricorso avverso tale decisione, ma prima della decisione i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non si provvede sulle spese.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato con riferimento al verbale di conciliazione previsto per i fruitori della somma una tantum.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina la definizione del giudizio senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si fa luogo alla pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
  • La presenza di un accordo collettivo a durata indeterminata consente, in astratto, il recesso unilaterale secondo la disciplina applicabile, mentre il beneficio collettivo non si trasforma in diritto quesito se non risulta collegato a prestazioni lavorative già rese; tale profilo è però emerso solo nella ricostruzione del merito compiuta dai giudici di merito, non nella decisione finale della Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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