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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25740/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria del 23 agosto 2022, che aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado. La lite riguardava l’ingiunzione n. 19852/2018, notificata il 5 gennaio 2019 per complessivi euro 99.888,64, relativa a ICI, IMU, TARSU, TARES e TARI per gli anni 2009-2017, riferite a un immobile di proprietà di una società in nome collettivo della quale la contribuente era stata socia sino al recesso del 6 ottobre 2016. In primo grado era stata dichiarata cessata la materia del contendere per IMU e TARI 2016 e 2017, mentre erano stati respinti gli altri motivi di impugnazione. Con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 52, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che l’ingiunzione fosse illegittima per la mancata apposizione del visto di esecutività sul ruolo e, in particolare, per l’inesistenza del ruolo. Ha contestato che il giudice d’appello avesse confuso l’esecutività dell’ingiunzione con il visto di esecutività del ruolo. Ha inoltre affermato di avere già introdotto la questione nel ricorso originario e di averla soltanto sviluppata nella memoria illustrativa. Il Comune ha eccepito la tardività e l’inammissibilità della censura, oltre a contestarne la fondatezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e, comunque, infondato. Lo ha ritenuto inammissibile perché nel ricorso introduttivo la contribuente aveva formulato, in modo generico e dubitativo, un riferimento alla violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, senza individuare la lettera d) né articolare argomenti sull’inesistenza del ruolo o sulla mancanza del visto. La specifica censura, introdotta soltanto con la memoria illustrativa, aveva quindi ampliato il thema decidendum ed era tardiva; il deposito di documenti dell’Ufficio non autorizzava a integrare i motivi mediante memoria, ferma restando la possibilità, ove ne ricorressero i presupposti, di proporre tempestivi motivi aggiunti. La Corte ha anche ritenuto la censura infondata nel merito, poiché l’ingiunzione fiscale costituisce una modalità di riscossione dei tributi locali alternativa al ruolo e la disciplina dell’art. 52, comma 5, lett. d), non è applicabile all’ingiunzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 7.655,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, ed euro 200,00 per esborsi. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 446/1997

    La censura è comunque destituita di fondamento, essendo pacifico che l’ingiunzione di pagamento è un atto di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (Cass., n. 18104/2021; Cass., n. 3592/2021; Cass. n. 20148/2023) e che la disciplina di cui all’art. 52, lett. d) cit. è alla stessa inapplicabile (Cass. n. 17079/2022; Cass., n. 20148/2023).

    La disciplina del visto di esecutività del ruolo prevista dall’art. 52, comma 5, lett. d), non si applica all’ingiunzione fiscale, che costituisce una modalità alternativa di riscossione dei tributi locali.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    L'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanata neppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto.

    I motivi del ricorso tributario possono essere integrati solo quando l’integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti, effettuato dalle altre parti o per ordine del giudice. Non è consentito introdurre con una memoria successiva una censura che poteva essere formulata nel ricorso introduttivo; la preclusione non è sanata neppure dall’accettazione del contraddittorio da parte dell’amministrazione.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    La memoria ex art. 32 d. lgs. n. 546/1992, depositabile sino a dieci giorni prima dell’udienza, ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il “thema decidendum” (Cass., n. 18160/2025).

    La memoria illustrativa può chiarire e sviluppare i motivi già dedotti, ma non può modificarne l’oggetto introducendo una nuova censura.

  • artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546/1992

    La successiva specifica deduzione del vizio nella memoria di cui all’art. 32 d. Lgs. n. 546/1992, non essendo stata ritualmente sollevata dalla contribuente con il ricorso introduttivo, doveva quindi ritenersi inammissibile perché tardiva, come peraltro ritenuto dalla Commissione tributaria provinciale, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo (D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto (cfr. Cass. n. 13934/2011) e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 (cfr. Cass. n. 22662/2014, n. 9754/2003, n. 19616/2018).

    Nel processo tributario l’oggetto della controversia è delimitato dai motivi specifici formulati nel ricorso introduttivo, che costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento; una censura nuova non può essere introdotta successivamente tramite memoria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dalle contestazioni specificamente formulate nel ricorso introduttivo. Un vizio dell’atto impositivo che poteva essere dedotto sin dall’inizio non può essere introdotto per la prima volta con una memoria illustrativa.
  • L’integrazione dei motivi nel giudizio tributario è consentita soltanto quando sia resa necessaria dal deposito, da parte delle altre parti o per ordine del giudice, di documenti non conosciuti; tale eccezione non legittima comunque l’ampliamento dei motivi mediante una memoria illustrativa.
  • La memoria illustrativa nel processo tributario può argomentare e chiarire i motivi già proposti, ma non può modificare il thema decidendum introducendo una nuova censura; la preclusione non è superata neppure se la controparte si difende sul merito della questione.
  • L’ingiunzione fiscale è una modalità di riscossione dei tributi locali alternativa al ruolo; non le si applica la disciplina del visto di esecutività del ruolo prevista dall’art. 52, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 446/1997.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi

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