Cassazione Penale, Sentenza n. 40166/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato il non luogo a procedere ai sensi dell'art.129 c.p.p. perché mancava la querela entro il termine previsto dal d.lgs. 150/2022 in relazione al reato di furto aggravato (art.624 e 625 c.p.) per un allaccio abusivo alla rete elettrica. In dibattimento il Pubblico Ministero aveva però proposto una contestazione suppletiva con la ricostituzione della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 (destinazione a pubblico servizio) che rendeva il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale l'aveva ritenuta tardiva e aveva deciso sulla base della sola imputazione originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo illegittima la pronuncia del Tribunale che aveva precluso al PM la contestazione suppletiva per presunta tardività. La Cassazione ha qualificato la condotta del Tribunale come nullità di ordine generale (richiamando artt.178 e 179 c.p.p.), ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Catania affinché venga consentito al PM di proseguire nell'esercizio del potere-dovere di contestazione suppletiva e venga garantito il contraddittorio ai sensi dell'art.519 c.p.p., con conseguente valutazione, in sede di giudizio, della sussistenza dell'aggravante contestata.
Norme richiamate
Non legittima una pronuncia di improcedibilità anticipata che precluda l'esercizio del potere del PM di formulare contestazioni suppletive nel primo segmento processuale utile; il principio di immediatezza non giustifica una chiusura prematura del dibattimento.
art. 624 e art. 625 cod. pen. (n.2, n.7)
Il reato contestato era furto mediante allaccio abusivo; la circostanza aggravante di cui al n.7 (destinazione a pubblico servizio) è decisiva perché trasforma la procedibilità e può rendere il reato perseguibile d'ufficio se validamente contestata dal PM.
Introduce termini per la proposizione della querela per taluni reati, ma il decorso del termine non impedisce al PM, nel primo segmento processuale utile, di formulare contestazioni suppletive che rendano il reato procedibile d'ufficio.
artt. 516, 517, 518, 519 cod. proc. pen.
Le norme sulle 'nuove contestazioni' consentono al PM di modificare l'imputazione o di contestare circostanze aggravanti in dibattimento (art.516-517) senza preventiva autorizzazione giudiziale; l'art.518 disciplina i casi di fatti nuovi con autorizzazione del Presidente; l'art.519 garantisce all'imputato un termine minimo per difendersi laddove sia intervenuta contestazione suppletiva.
Imposta il principio di correlazione tra imputazione e sentenza: il giudice deve decidere sulla imputazione così come risultante alla conclusione del dibattimento, compresa la eventuale contestazione suppletiva valida.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la preclusione illegittima al PM nel formulare o proseguire l'azione penale integri nullità assolute di ordine generale, rilevanti ex artt.178-179 c.p.p.
art. 569 c.p.p. co.4 in relazione all'art. 604 c.p.p. co.4
Richiamate come riferimento procedurale sui rimedi e sulla natura della nullità e sulle conseguenze applicative in sede di impugnazione.
art. 112 Costituzione
Richiamato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale quale fondamento del potere/dovere del PM di esercitare e precisare l'imputazione.
Sentenza Corte Costituzionale n.139/2015
Rilevata la illegittimità di una disciplina che impedisca all'imputato, in caso di contestazione tardiva di aggravanti già note, di accedere ad istituti equivalenti (es. giudizio abbreviato) e sottolineata la rilevanza sul quadro processuale e sulle garanzie difensive.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n.4 Barbagallo e successivi orientamenti)
Costante orientamento che ammette la modifica dell'imputazione in dibattimento anche sulla base di elementi già presenti negli atti d'indagine e nega limiti temporali assoluti al potere del PM nel 'primo segmento processuale utile'; il giudice non può impedire preventivamente la contestazione suppletiva.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può, nel primo segmento processuale utile del dibattimento, formulare contestazioni suppletive (compresa la contestazione di circostanze aggravanti) anche se gli elementi che le giustificano erano già emersi nelle indagini preliminari; il giudice non ha potere di esclusione preventiva per presunta "tardività".
- Se la contestazione suppletiva è validamente formulata, il giudice deve decidere sull'imputazione così modificata, garantendo all'imputato il termine e le garanzie difensive previste dall'art.519 c.p.p.
- Il decorso del termine per la querela previsto da normative sopravvenute (es. d.lgs.150/2022) non impedisce automaticamente l'intervento del PM in dibattimento per rendere il reato procedibile d'ufficio mediante contestazione di aggravanti.
- La pronuncia anticipata di improcedibilità da parte del giudice, se adottata in modo da precludere l'esercizio del potere-dovere del PM, integra una nullità di ordine generale (artt.178-179 c.p.p.) e può portare all'annullamento della sentenza in Cassazione.
- L'imputato ha strumenti di tutela (richiesta di termine, produzione di mezzi di prova, istanze per riti alternativi) quando venga formulata una contestazione suppletiva; tali garanzie devono essere effettivamente concesse prima della decisione sul capo modificato.
- In casi simili, ove il giudice disconosca la legittimità della contestazione suppletiva, il rimedio per il PM è l'impugnazione in Cassazione per nullità, con possibilità di annullamento e rinvio per consentire il regolare svolgimento del dibattimento sul capo aggiornato.
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