Cassazione Penale, Ordinanza n. 31969/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 31 marzo 2025, emessa ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p., in materia di applicazione del vincolo della continuazione. L'impugnazione deduceva, in un'unica doglianza, asserite carenze motivazionali dell'ordinanza e chiedeva in sostanza un riesame nel merito della posizione dell'interessato. La Corte di cassazione rileva che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza una critica specifica alle argomentazioni del provvedimento impugnato, e che le tesi difensive erano in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata sulla continuazione.
Norme richiamate
"vincolo della continuazione"
La norma è richiamata come base sostanziale dell'istanza di riconoscimento della continuazione; la Corte valorizza la necessità di una corretta applicazione dell'istituto secondo i presupposti già vagliati nei precedenti giudizi.
La disposizione è indicata come fondamento processuale della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione.
Pur non essendo espressamente richiamato nel testo, è il fondamento della condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende; dal contenuto della decisione emerge l'applicazione della disciplina sanzionatoria tipica dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di continuazione, il ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- Il controllo di cassazione non può essere trasformato in un riesame del merito della posizione dell'imputato; sono inammissibili le doglianze che mirano, sotto la veste di vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione delle emergenze processuali.
- In materia di applicazione del vincolo della continuazione, la critica al provvedimento impugnato deve misurarsi con i presupposti di fatto e con gli argomenti giuridici posti a base della decisione, non essendo sufficiente la mera riproposizione di tesi incompatibili con il quadro processuale e con la giurisprudenza consolidata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31920/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31921/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31922/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31924/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31925/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31926/2025 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →