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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31969/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 31 marzo 2025, emessa ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p., in materia di applicazione del vincolo della continuazione. L'impugnazione deduceva, in un'unica doglianza, asserite carenze motivazionali dell'ordinanza e chiedeva in sostanza un riesame nel merito della posizione dell'interessato. La Corte di cassazione rileva che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza una critica specifica alle argomentazioni del provvedimento impugnato, e che le tesi difensive erano in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata sulla continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    "vincolo della continuazione"

    La norma è richiamata come base sostanziale dell'istanza di riconoscimento della continuazione; la Corte valorizza la necessità di una corretta applicazione dell'istituto secondo i presupposti già vagliati nei precedenti giudizi.

  • art. 671 c.p.p.

    La disposizione è indicata come fondamento processuale della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Pur non essendo espressamente richiamato nel testo, è il fondamento della condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende; dal contenuto della decisione emerge l'applicazione della disciplina sanzionatoria tipica dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di continuazione, il ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
  • Il controllo di cassazione non può essere trasformato in un riesame del merito della posizione dell'imputato; sono inammissibili le doglianze che mirano, sotto la veste di vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione delle emergenze processuali.
  • In materia di applicazione del vincolo della continuazione, la critica al provvedimento impugnato deve misurarsi con i presupposti di fatto e con gli argomenti giuridici posti a base della decisione, non essendo sufficiente la mera riproposizione di tesi incompatibili con il quadro processuale e con la giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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