Cassazione Penale, Ordinanza n. 09364/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per la contravvenzione di guida senza patente è rimasta ferma; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata o erano contrari a principi già consolidati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.U.P. di Marsala del 16 settembre 2024, che lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione di guida senza patente ex art. 116 cod. strada. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge penale sostanziale in relazione all'art. 88 c.p., sostenendo che le sue condizioni avrebbero inciso sulla capacità di intendere e di volere; 2) erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente oppositivo e privo di confronto con la motivazione di merito, che aveva recepito la perizia escludendo l'elisione totale della capacità di intendere e di volere; il secondo motivo infondato perché la particolare tenuità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, mancando il requisito della non abitualità, dato che la rilevanza penale scatta solo in caso di recidiva nel biennio; il terzo motivo infondato perché il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche richiamando gli elementi decisivi, come l'assenza di elementi positivi e la pessima biografia penale.
Norme richiamate
La contravvenzione di guida senza patente assume rilevanza penale solo nel caso di recidiva nel biennio; ciò esclude, per tale fattispecie, l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, per difetto del requisito della non abitualità della condotta.
La censura difensiva sulla pretesa incapacità di intendere e di volere è stata ritenuta non accoglibile perché la sentenza di merito aveva già valutato la perizia escludendo un'elisione integrale di tali capacità.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, in quanto la struttura della fattispecie presuppone la recidiva nel biennio e quindi un comportamento abituale.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando elementi ritenuti decisivi, come l'assenza di elementi positivi e la pessima biografia penale, senza necessità di confutare puntualmente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione alle valutazioni del giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta per una contravvenzione la cui punibilità è strutturalmente collegata alla recidiva nel biennio, perché manca il requisito della non abitualità del comportamento.
- Quando il giudice di merito ha aderito a una valutazione peritale che esclude l'elisione totale della capacità di intendere e di volere, la censura ex art. 88 c.p. deve confrontarsi con tale accertamento e non può limitarsi a contestarlo in modo assertivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, come la personalità negativa e l'assenza di indicatori favorevoli, senza dover analizzare singolarmente ogni circostanza dedotta dalle parti.
Come è indicizzato
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