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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36071/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento che applicava pene per reati derivanti dal DPR 309/1990 (tra cui articoli 73, 74 e 80). Le censure principali: erronea qualificazione giuridica dei fatti con riguardo alla sussistenza di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico; mancata valutazione di elementi che avrebbero dovuto portare al proscioglimento ex art.129 c.p.p.; carenza o contraddittorietà della motivazione e difetto di adeguata valutazione della congruità della pena. Alcuni ricorrenti hanno formulato i motivi in modo generico o sovrapponibile tra loro; Esposito e Davide Sivero hanno rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Le rinunce di Antonio Esposito e Davide Sivero sono dichiarate inefficaci ai fini dell'esenzione dalle spese perché tardive e generiche, pertanto anche loro sono condannati. Per i restanti ricorrenti la Corte ritiene i motivi manifestamente infondati o non rientranti nei limitati motivi di cassazione ammessi per le sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Viene richiamato il principio secondo cui non è ammessa in Cassazione la censura di valutazioni probatorie non immediatamente evidenti dal capo di imputazione e dalla succinta motivazione della sentenza di patteggiamento. Conseguentemente la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa disposizione

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi deducibili in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento stipulate dopo il 3/8/2017 a: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica palesemente eccentrica e illegalità della pena o della misura di sicurezza; i ricorsi che sollecitano valutazioni probatorie o generiche qualificazioni sono inammissibili

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione; la Corte ha comunque rilevato che le rinunce sono tardive/generiche e quindi non hanno impedito l'applicazione delle sanzioni

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento; i ricorrenti hanno invocato la mancata applicazione, ma la Corte ha ritenuto che tale censura costituisca valutazione di merito non ammessa in Cassazione nelle sentenze di patteggiamento

  • D.P.R. 30 maggio 1990 n. 309, artt. 73, 74 e 80

    Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti relative a traffico, detenzione e ipotesi aggravate; sono i reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati nel patteggiamento

Massime di principio

  • La cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure che si limitano a contestare valutazioni probatorie o fatti non rilevabili immediatamente dalla motivazione sono inammissibili
  • La deduzione di una errata qualificazione giuridica è rilevabile in Cassazione solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e alla succinta motivazione della sentenza di patteggiamento
  • La richiesta di proscioglimento ex art.129 c.p.p. che si fondi su valutazioni di merito o sull'esame delle prove non è materia idonea per il ricorso in Cassazione in caso di patteggiamento
  • La rinuncia all'impugnazione può determinare l'inammissibilità del ricorso, ma per evitare condanne a spese e ammende la rinuncia deve essere tempestiva e motivata in modo da configurare causa non imputabile al ricorrente
  • Motivi generici, sovrapponibili o confusi e deduzioni non specificamente ancorate ai capi di imputazione e alla motivazione della sentenza espongono il ricorrente a declaratoria di inammissibilità e a condanna per spese e ammende

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