Cassazione Penale, Sentenza n. 36071/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento che applicava pene per reati derivanti dal DPR 309/1990 (tra cui articoli 73, 74 e 80). Le censure principali: erronea qualificazione giuridica dei fatti con riguardo alla sussistenza di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico; mancata valutazione di elementi che avrebbero dovuto portare al proscioglimento ex art.129 c.p.p.; carenza o contraddittorietà della motivazione e difetto di adeguata valutazione della congruità della pena. Alcuni ricorrenti hanno formulato i motivi in modo generico o sovrapponibile tra loro; Esposito e Davide Sivero hanno rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Le rinunce di Antonio Esposito e Davide Sivero sono dichiarate inefficaci ai fini dell'esenzione dalle spese perché tardive e generiche, pertanto anche loro sono condannati. Per i restanti ricorrenti la Corte ritiene i motivi manifestamente infondati o non rientranti nei limitati motivi di cassazione ammessi per le sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Viene richiamato il principio secondo cui non è ammessa in Cassazione la censura di valutazioni probatorie non immediatamente evidenti dal capo di imputazione e dalla succinta motivazione della sentenza di patteggiamento. Conseguentemente la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa disposizione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi deducibili in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento stipulate dopo il 3/8/2017 a: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica palesemente eccentrica e illegalità della pena o della misura di sicurezza; i ricorsi che sollecitano valutazioni probatorie o generiche qualificazioni sono inammissibili
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione; la Corte ha comunque rilevato che le rinunce sono tardive/generiche e quindi non hanno impedito l'applicazione delle sanzioni
Norma sul proscioglimento; i ricorrenti hanno invocato la mancata applicazione, ma la Corte ha ritenuto che tale censura costituisca valutazione di merito non ammessa in Cassazione nelle sentenze di patteggiamento
D.P.R. 30 maggio 1990 n. 309, artt. 73, 74 e 80
Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti relative a traffico, detenzione e ipotesi aggravate; sono i reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati nel patteggiamento
Massime di principio
- La cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure che si limitano a contestare valutazioni probatorie o fatti non rilevabili immediatamente dalla motivazione sono inammissibili
- La deduzione di una errata qualificazione giuridica è rilevabile in Cassazione solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e alla succinta motivazione della sentenza di patteggiamento
- La richiesta di proscioglimento ex art.129 c.p.p. che si fondi su valutazioni di merito o sull'esame delle prove non è materia idonea per il ricorso in Cassazione in caso di patteggiamento
- La rinuncia all'impugnazione può determinare l'inammissibilità del ricorso, ma per evitare condanne a spese e ammende la rinuncia deve essere tempestiva e motivata in modo da configurare causa non imputabile al ricorrente
- Motivi generici, sovrapponibili o confusi e deduzioni non specificamente ancorate ai capi di imputazione e alla motivazione della sentenza espongono il ricorrente a declaratoria di inammissibilità e a condanna per spese e ammende
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