Cassazione Civile, Ordinanza n. 08911/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il debitore ha proposto opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. contro l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito di un'esecuzione immobiliare a suo carico. Ha contestato, in sintesi: la mancata considerazione delle cessioni dei crediti operate dai creditori nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione; la mancata esclusione dalla distribuzione di somme da lui versate in forza di due piani di rientro stragiudiziali; la pretesa estinzione o invalidità del titolo esecutivo fondato su fideiussione omnibus, deducendo anche la nullità della fideiussione; la titolarità dei crediti azionati e l'imputazione dei pagamenti. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo che le questioni fossero già state decise con precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione del 10.12.2018, non impugnata, e che alcune doglianze fossero tardive perché introdotte solo nella fase di merito. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 113, 618, 617, 512 c.p.c. e omesso esame di questioni decisive, insistendo sulla proponibilità dell'opposizione contro il progetto di distribuzione e sulla possibilità di far valere la nullità della fideiussione e i profili relativi alla titolarità dei crediti e all'imputazione dei pagamenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi. Ha affermato che la censura sul primo motivo non coglieva la ratio decidendi, perché la preclusione derivava dal fatto che le medesime questioni erano già state decise con l'ordinanza del 10.12.2018, non impugnata, e non potevano essere riproposte con una nuova opposizione al progetto di distribuzione. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il Tribunale aveva fondato la decisione su una doppia ratio autonoma: novità della domanda in fase di merito e preclusione di questioni relative a un titolo giudiziale ormai definitivo; il ricorrente non aveva censurato entrambe le rationes. La Corte ha inoltre escluso che la questione della nullità della fideiussione potesse essere esaminata nel giudizio di opposizione distributiva, anche alla luce della giurisprudenza CGUE evocata dal ricorrente, poiché la vendita forzata era già avvenuta e il bene era stato trasferito a terzo, con conseguente impossibilità di rimettere in discussione gli effetti del trasferimento. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sull'imputazione dei pagamenti e sulla mancata CTU, perché rivolte contro argomentazioni rese ad abundantiam o comunque contro una ratio preclusiva non adeguatamente censurata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
opposizione ex art. 617 c.p.c.
L'opposizione formale non può essere usata per riproporre questioni già decise e non impugnate; deve colpire l'atto o il provvedimento nei limiti consentiti dalla relativa struttura processuale.
opposizione ex art. 512 c.p.c.
L'opposizione distributiva è ammessa contro l'ordinanza che risolve la controversia distributiva; non può fungere da mezzo per contestare nuovamente questioni già definite con precedente ordinanza non impugnata.
art. 618, ult. comma, c.p.c.
Nel procedimento bifasico dell'opposizione esecutiva, i motivi introdotti nella fase di merito devono coincidere con quelli dedotti nella fase introduttiva; nuove questioni sono precluse.
opposizione ex art. 645 c.p.c.
Le contestazioni sul titolo giudiziale formatosi con decreto ingiuntivo dovevano essere dedotte nel giudizio di cognizione, non nella successiva opposizione distributiva o esecutiva.
difettando l'interesse del Margiotta ex art. 100 c.p.c.
Mancando interesse a censurare argomentazioni rese ad abundantiam, la doglianza è inammissibile.
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, comma 1, ... c.p.c.
Richiamato come parametro della denuncia di violazione di legge, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo diverso dalle preclusioni processuali.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi e che il vizio di motivazione non può essere usato per aggirare preclusioni o per introdurre questioni nuove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
richiamata la sentenza CGUE 17.5.2022
La Corte ne riporta l'interpretazione eurounitaria, ma conclude che essa non consente di rimettere in discussione, nel caso concreto, gli effetti di una vendita forzata già perfezionata.
art. 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
richiamata la sentenza CGUE 17.5.2022
Come sopra, è evocata per escludere che la tutela consumeristica possa incidere retroattivamente sulla stabilità del trasferimento del bene ormai venduto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva o distributiva, non è consentito riproporre questioni già decise dal giudice dell'esecuzione con provvedimento non impugnato: tale omissione produce una preclusione processuale che rende inammissibile la nuova opposizione sulle stesse ragioni.
- La fase di merito dell'opposizione esecutiva deve restare entro i limiti dei motivi già dedotti nella fase introduttiva; l'introduzione di nuove domande o nuove questioni è preclusa dalla struttura bifasica del rimedio.
- Il ricorso per cassazione deve colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili le doglianze rivolte alle altre.
- Le questioni relative alla validità intrinseca del titolo giudiziale formatisi in un giudizio di cognizione devono essere dedotte nel giudizio in cui il titolo si forma, non potendo essere recuperate in sede di opposizione distributiva o di esecuzione quando il titolo è ormai definitivo.
- La tutela consumeristica contro clausole abusive non consente, dopo l'avvenuto trasferimento del bene in sede esecutiva, di rimettere in discussione gli effetti della vendita forzata; l'eventuale tutela del consumatore va cercata in un separato giudizio risarcitorio, se ne ricorrono i presupposti.
- Le argomentazioni del giudice di merito rese ad abundantiam non richiedono autonoma impugnazione; l'interesse a ricorrere sussiste solo rispetto alla vera ratio decidendi.
- In cassazione non è consentito ampliare con la memoria le questioni non compiutamente dedotte nel ricorso, poiché la memoria serve solo a illustrare e confutare le difese avversarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08816/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08817/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08818/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08823/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08827/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08828/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →