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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25683/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un dipendente di un ente del settore elettrico aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro su somme percepite a titolo di indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio per trasferte svolte tra il 2004 e il 2008, sostenendo che tali somme non avessero natura retributiva e dunque non costituissero reddito imponibile. A seguito di silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e conferma in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, T.U.I.R., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la tassabilità delle indennità di trasferta sulla sola base della mancata continuità delle trasferte, criterio non previsto dalla norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva escluso la imponibilità delle somme perché non corrisposte con carattere di continuità, osservando che l’art. 51, comma 5, T.U.I.R. distingue tra rimborso analitico, rimborso forfettario e rimborso misto. Nel rimborso analitico, se le spese di vitto, alloggio e viaggio sono effettivamente sostenute e documentate, non si produce tassazione; nel rimborso forfettario, invece, l’eccedenza oltre i limiti di legge concorre al reddito di lavoro dipendente. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché verifichi se nel caso concreto ricorrano i presupposti per l’applicazione della tassazione ridotta ex art. 51, comma 5, T.U.I.R. e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    la censura di legittimità è stata proposta per denunciare l’erronea applicazione della norma sostanziale tributaria da parte del giudice di merito.

  • art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.)

    rimborso analitico (o piè di lista); rimborso forfettario; rimborso misto

    la norma distingue tre modalità di rimborso delle spese di trasferta; solo il rimborso analitico, se documentato e ancorato a spese effettive di vitto, alloggio e viaggio, non comporta tassazione, mentre nel rimborso forfettario l’eventuale eccedenza rispetto ai limiti previsti concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

  • art. 51, comma 5, T.U.I.R.

    concorre alla formazione del reddito di lavoro

    l’importo forfettario che supera il limite massimo legale è imponibile come reddito di lavoro dipendente.

Massime di principio

  • In tema di rimborsi di spese di trasferta, la rilevanza fiscale non dipende dal carattere occasionale o continuativo delle missioni, ma dalla concreta modalità di rimborso prevista dalla norma: analitica, forfettaria o mista.
  • Il rimborso analitico delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, non integra reddito imponibile del dipendente.
  • Quando il rimborso è forfettario, l’importo riconosciuto al lavoratore è fiscalmente irrilevante solo entro i limiti fissati dalla legge; l’eccedenza concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
  • Il giudice di merito, nel valutare la tassabilità delle somme corrisposte per trasferte, deve verificare il modello di rimborso applicato e non può fondare l’esclusione dall’imponibile su un criterio estraneo alla disciplina normativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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