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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05452/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per la detenzione illegale di un fucile con matricola abrasa. Nel ricorso deduceva un vizio di motivazione, ma la doglianza, secondo la Cassazione, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e degli elementi già esaminati dal giudice di merito, soprattutto in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di appello aveva inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e la recidiva, valorizzando i numerosi e gravi precedenti penali, la funzionalità dell’arma e la circostanza che il fatto era stato commesso mentre l’imputato si trovava in detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che la motivazione della Corte territoriale era adeguata e priva di vizi logici sia quanto alla responsabilità per il reato contestato sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, alla conferma della recidiva e alla determinazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando l’art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale sulla colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1 n.2, l. 110/1975

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione illegale di un fucile con matricola abrasa

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove non manchi profilo di colpa

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio o una rilettura del giudizio di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia adeguata e immune da illogicità manifeste, soprattutto se la censura investe apprezzamenti discrezionali come il diniego delle attenuanti generiche, la conferma della recidiva e la commisurazione della pena.
  • Ai fini della recidiva e del trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare plurimi precedenti penali, la pericolosità desumibile dalle modalità del fatto e la commissione del reato durante l’espiazione di una misura restrittiva della libertà personale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiRecidiva

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