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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25338/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione in relazione al periodo di arresti domiciliari dal 2/10/2017 al 20/03/2018, disposti nell'ambito di un'indagine per traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) in cui era stata coinvolta insieme al compagno Calonico Matteo. Nonostante una successiva sentenza di appello irrevocabile (9/09/2019) avesse assolto Landi per non aver commesso il fatto, la Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente colpa grave: da intercettazioni, conversazioni in carcere e da una lettera inviata dalla ricorrente al compagno risultava il suo coinvolgimento nella gestione dei rapporti con creditori/fornitori e nella risoluzione di questioni legate alla disponibilità della droga custodita presso l'abitazione di terzi. La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte non aveva adeguatamente considerato le ragioni assolutorie e le dichiarazioni autoaccusatorie di Calonico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale e richiede una valutazione completa e motivata di tutti gli elementi probatori per verificare se il soggetto abbia contribuito con dolo o colpa grave a causare la restrizione. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale che, sulla base di fatti concreti (intercettazioni, conversazioni in carcere, lettera), ha ricostruito comportamenti della ricorrente idonei a manifestare grave colpa o contiguità logica con l'attività delittuosa, tali da poter indurre in errore l'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; indicata per tipologia di reato (detenzione e traffico) che ha dato origine alla misura cautelare

  • art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione del beneficio quando la custodia sia stata causata dal soggetto con dolo o colpa grave; la Corte ha applicato tale principio ritenendo sussistente la colpa grave della ricorrente

  • Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263

    Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263

    Principio che distingue il giudizio sulla riparazione dall'accertamento penale sostanziale: per la riparazione il giudice valuta autonomamente se condotte del soggetto abbiano ingenerato l'apparenza di un illecito

  • Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764

    Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764

    Conferma che il giudizio di riparazione è autonomo e può giungere a conclusioni diverse rispetto al giudizio penale pur basandosi sul medesimo materiale probatorio

  • Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663

    Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663

    Affermato il principio che la disciplina della riparazione può escludere il beneficio per chi abbia contribuito con la propria condotta a determinare la custodia cautelare; giustificazione della non interferenza causale della condotta del detenuto

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale e richiede una valutazione specifica, completa e motivata degli elementi che possano far ritenere la presenza di dolo o colpa grave del richiedente.
  • L'assoluzione penale (anche definitiva) non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: se emergono fatti o comportamenti che hanno concorso a creare la falsa apparenza della commissione del reato, può essere esclusa la riparazione.
  • La colpa grave può emergere non solo da comportamenti penalmente rilevanti, ma anche da condotte extraprocessuali o processuali (es. gestione dei rapporti con fornitori/creditori, comunicazioni che dimostrino contiguità funzionale con l'attività delittuosa, autoincriminazioni o silenzi rilevanti) che logicamente si prestano a far apparire sussistente l'illecito.
  • Il giudice deve fondare la decisione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta sia anteriormente sia successivamente alla perdita della libertà personale, e motivare perché tali fatti integrino una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
  • In presenza di concorso di persone nel reato, va valutata la consapevolezza dell'attività criminale altrui e la contiguità logica dell'attività posta in essere dalla persona che richiede la riparazione rispetto a quella criminosa.

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