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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07391/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall. contro il decreto con cui il giudice delegato aveva ammesso al chirografo il credito da finanziamento, garantito da pegno su titoli, per l'importo di euro 11.800.000 oltre interessi, erogato in esecuzione di un piano attestato di risanamento del gruppo societario. La banca sosteneva, in via preliminare, che su validità ed efficacia del piano si fosse formato giudicato esterno in altri giudizi analoghi; nel merito deduceva che il pegno costituiva atto esecutivo del piano e quindi era sottratto a revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., oltre a negare i presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Il tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo insussistente il giudicato esterno e, soprattutto, non provata l'esistenza del piano, poiché era stato depositato solo il testo originario e non l'integrazione successiva richiamata dall'attestatore. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato: violazione delle norme sul giudicato esterno e degli artt. 115-116 c.p.c. per il primo motivo; violazione dell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., oltre a travisamento della documentazione e degli artt. 115, 116, 2727 e 2909 c.c. per il secondo motivo; omesso esame di fatti decisivi per il terzo; nullità della motivazione per apparenza e violazione dell'art. 132 c.p.c. per il quarto; il quinto motivo resta assorbito nel testo disponibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la motivazione del tribunale fosse contraddittoria: da un lato aveva dato atto dell'esistenza di un piano di risanamento redatto dall'advisor, poi modificato e attestato dal professionista indipendente; dall'altro aveva negato la prova del piano solo perché era stata prodotta la versione originaria e non l'integrazione. La Corte ha richiamato il precedente conforme che censura tale incompatibilità logica e ha osservato che, se il tribunale riteneva indispensabile il documento non prodotto, avrebbe dovuto richiedere chiarimenti, indicare le questioni rilevabili d'ufficio o disporne l'acquisizione. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione allo stato passivo

    norma processuale richiamata quale base dell'opposizione contro l'ammissione del credito al passivo fallimentare.

  • art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

    l'atto esecutivo di un piano attestato di risanamento può beneficiare dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare se il piano è esistente e validamente attestato.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per escludere i presupposti della revocatoria ordinaria, in particolare eventus damni e scientia damni.

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione al giudicato esterno, come preclusione alla rimessione in discussione dell'accertamento sul piano di risanamento.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'efficacia preclusiva del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto per censurare la valutazione delle prove e della documentazione prodotta.

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto per censurare la valutazione del materiale documentale da parte del tribunale.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione presuntiva della documentazione e del piano.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare l'apparenza o nullità della motivazione del decreto impugnato.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato in combinazione con la nullità per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    rubrica del vizio di violazione di legge dedotto per i primi due motivi.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    rubrica del vizio di nullità del provvedimento per motivazione apparente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    rubrica del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il terzo motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, chi invochi un giudicato esterno ha l'onere di riprodurre nel ricorso il testo integrale della decisione asseritamente passata in giudicato; non basta un riassunto, pena l'inammissibilità della doglianza.
  • Quando il giudice di merito riconosce l'esistenza e la successiva attestazione di un piano di risanamento, non può poi escluderne la prova solo perché è stata prodotta una versione non aggiornata del documento, se dagli atti risulta che il piano è stato modificato e attestato nella sua versione integrata.
  • Se il giudice ritiene necessario un documento non prodotto o ritiene incomplete le produzioni documentali, deve attivare i poteri di chiarimento o di acquisizione d'ufficio nei limiti consentiti, e non può fondare la decisione su una carenza documentale in modo meramente apodittico o logicamente contraddittorio.
  • La valutazione della prova documentale deve essere coerente con il complesso del materiale acquisito: non è consentito negare un fatto che risulti confermato da più documenti e da precedenti decisioni, se la ragione del rigetto si fonda su una sola lacuna formale non decisiva rispetto al contenuto sostanziale della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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