Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37421/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione proposto dall'imputato articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione per il mancato approfondimento della tesi difensiva secondo cui l'imputato si era procurato la pistola a scopo difensivo contro soggetti terzi che lo avrebbero minacciato; la difesa lamentava omissioni nelle indagini preliminari e la mancata verifica di tale finalità. 2) vizio di motivazione e manifesta illogicità circa la nuova individuazione di una causale economica dell'omicidio (debito di circa 14.000 euro e questioni relative a pagamenti e canoni di affitto), con rilievi su presunte incongruenze temporali e probatorie. 3) contraddittorietà e illogicità della ricostruzione con riferimento ai requisiti della premeditazione, sostenendo che il fatto fosse occasionale e impulsivo; venivano richiamati elementi quali il compimento in pieno giorno, impronte dell'imputato su oggetti, dispersione dell'arma e tracce di sangue nell'auto come indici di un'azione non pianificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è inammissibile per genericità e mancanza di specificità nella prospettazione della tesi difensiva circa le minacce; il secondo motivo è inammissibile perché si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti e non colpisce nel merito la logica argomentativa della Corte d'Assise d'Appello, la quale ha correttamente ricordato che il movente è un elemento indiziante ma non esclusivo ai fini della premeditazione e ha adeguatamente valutato altri elementi (ricerca dell'arma giorni prima, convocazione della vittima, scelta del luogo e del tempo, modalità dell'esecuzione). Il terzo motivo è inammissibile in quanto si limita a proporre una rivalutazione dei fatti a favore dell'imputato senza indicare errori di diritto o illogicità tali da incidere sulla motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p., comma 3

    Richiamato dalla difesa per lamentare la mancata ottemperanza alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio; la Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e privo di specificità, con conseguente inammissibilità del rilievo in Cassazione quando non indica precise carenze argomentative.

  • art. 577 c.p.

    Norma che disciplina l'omicidio e le aggravanti; la Corte ha interpretato che l'aggravante della premeditazione può essere desunta da elementi oggettivi quali l'intervallo temporale tra proposito e esecuzione, la predisposizione dei mezzi, la scelta del luogo e del tempo e le modalità esecutive, e che il movente è solo un elemento indiziante, non necessariamente determinante.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili i motivi generici che chiedono la valutazione di tesi alternative senza indicare specifiche carenze argomentative o omissioni istruttorie: serve concretezza e specificità nella censura.
  • La premeditazione può essere provata con il complesso degli elementi oggettivi (ricerca e reperimento dell'arma, organizzazione dell'appuntamento, scelta del luogo e del tempo, modalità dell'esecuzione) e non richiede necessariamente l'accertamento del movente.
  • Il movente o la causale economica possono costituire un elemento indiziante favorevole alla ritenuta della premeditazione, ma raramente sono, da soli, sufficienti; devono essere valutati congiuntamente ad altri indici di pianificazione.
  • Non compete alla Corte di legittimità riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie del giudice di merito: la cassazione è preclusa quando la doglianza richiede una nuova valutazione delle risultanze processuali.
  • Per sostenere che l'arma sia stata acquisita a scopo difensivo occorrono elementi specifici (nomi, fatti concreti, minacce documentate o dichiarate con precisione) e non generiche allusioni a soggetti terzi dediti ad attività illecite.
  • Comportamenti dell'imputato posti in essere dopo il delitto, anche se poco accorti, hanno rilievo limitato rispetto alla valutazione della premeditazione se essi riguardano la fase successiva all'esecuzione e non la fase preparatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.