Cassazione Penale, Sentenza n. 1865/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato derivante da sentenza irrevocabile del Tribunale di Velletri (condanna a mesi 9 di reclusione per i delitti commessi ex art.110, 624, 625 nn.4 e 5 c.p.) sostenendo che il decreto di citazione a giudizio non le era stato validamente comunicato. L'atto era stato inizialmente notificato al domicilio eletto risultando 'irreperibilità' e, successivamente, consegnato al difensore indicato dalla stessa (avv. Giorgio Amato). La ricorrente ha dedotto che la notifica al solo difensore non poteva sostituire la comunicazione all'imputata e che non sussisteva prova della sua conoscenza del processo; lamentava violazioni di artt. 420-bis, 179 e 629-bis c.p.p. e chiedeva che si accertasse l'illegittimità delle notifiche e l'inutilizzabilità del giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ove l'imputato nomini un difensore di fiducia e non risulti la cessazione del rapporto, grava sull'imputato l'onere di attivarsi per conoscere le sorti del processo; pertanto la mancata partecipazione è da considerare riconducibile a condotta volontaria o a mancato interesse, in assenza di allegazioni concrete che dimostrino ostacoli oggettivi a prendere contatto con il difensore. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la mancata consegna della posta per irreperibilità (art.170 c.p.p.) legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. Poiché il difensore non aveva rinunciato e anzi ha proposto l'istanza di rescissione, il rapporto professionale si considerava perdurante; la ricorrente non ha allegato fatti concreti che impedissero il contatto col difensore. Rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la consegna di atti al difensore; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore di fiducia quando la notifica personale risulti impraticabile e non emerga cessazione del mandato.
La registrazione da parte del servizio postale della mancata consegna per irreperibilità legittima, ai sensi delle Sezioni Unite, la successiva consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4.
Stabilisce gli indici di conoscenza del processo; la giurisprudenza richiede una valutazione concreta e non presuntiva: il giudice deve accertare se l'assenza derivi da volontaria sottrazione/ disinteresse o da impedimenti concreti.
Riguarda l'istanza di rescissione del giudicato per fatti nuovi o vizi di notificazione/irregolarità; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per rescindere il giudicato atteso il rapporto perdurante col difensore e la mancanza di allegazioni concrete.
Norma sulle ricerche dell'imputato; la ricorrente aveva lamentato omissione di ricerche, ma la Corte ha ritenuto che, in presenza di difensore nominato e notifica al difensore, non fosse richiesta l'attivazione di tali ricerche senza specifiche allegazioni.
Riferimento alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha precisato che la semplice conoscenza di indagini non è equivalente alla conoscenza della celebrazione di un processo.
art. 110, cod. pen.; art. 624 c.p.; art. 625 nn.4 e 5 c.p.
Norme sostanziali in materia di concorso (art.110) e furto/rapina o reati contro il patrimonio (art.624, art.625 nn.4 e 5) per i quali la ricorrente era stata condannata; la pronuncia riguarda esclusivamente profili processuali e non ha disatteso la qualificazione sostanziale dei reati.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia instaura un rapporto che impone all'imputato l'obbligo di attivarsi per informarsi sulle vicende processuali: la notifica al difensore, se conforme alle regole (es. art.170/161 c.p.p.), può essere considerata valida e far sorgere l'obbligo dell'imputato di prendere contezza del procedimento.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo è necessario allegare fatti concreti e circostanziati che dimostrino l'impossibilità o l'estrema difficoltà di contattare il difensore; mere affermazioni di ignoranze o l'assenza del difensore alle udienze non sono sufficienti.
- Il mancato ricevimento della notifica postale con annotazione di irreperibilità legittima, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p.: è quindi importante per l'imputato comunicare tempestivamente variazioni di domicilio e di recapiti.
- Se si contesta la validità della notifica, è utile verificare e documentare: a) cessazione o rinuncia del mandato da parte del difensore; b) impossibilità oggettiva di comunicazione (es. ricovero, detenzione, isolamento) provata da idonea documentazione; c) assenza di qualsiasi rapporto con il difensore nominato.
- Nei casi dubbi, il difensore o l'imputato dovrebbero tempestivamente chiedere al giudice l'accertamento delle ricerche dell'imputato (art.484 c.p.p.) o proporre le opportune impugnazioni prima del definitivo passaggio in giudicato.
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