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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18697/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ASL di Taranto impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, riformando il Tribunale di Taranto, aveva rigettato l'opposizione della ASL a decreti ingiuntivi ottenuti dai dirigenti medici (Miloro, Formosi, Ferri) che chiedevano differenze retributive: (i) per retribuzione di posizione variabile aziendale ridotta successivamente al novembre 2006 rispetto a quanto risultante dalla graduazione delle funzioni (art.24 CIA dic.2001) in applicazione del principio di unicità del trattamento a parità di funzioni; e (ii) per retribuzione minima contrattuale. L'ASL deduceva in cassazione quattro motivi: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.); incompetenza del giudice ordinario poiché le decisioni sull'istituto retributivo sarebbero atti di macro-organizzazione di competenza del giudice amministrativo e le riduzioni sarebbero legate a regole di finanziamento; errata interpretazione delle norme contrattuali (art.54 CCNL 1994/1997 etc.) ritenendo che la retribuzione minima sia dovuta solo se la variabile non la raggiungeva e che la ASL potesse modulare la variabile secondo le risorse del fondo; e infine chiedeva la compensazione (art.1241 c.c.) di eventuali maggiori somme versate a titolo di variabile rispetto alla minima contrattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della ASL. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di specificazione e, quanto alla giurisdizione, ha confermato che l'azione monitoria proposta dai dirigenti era volta a far valere crediti per emolumenti in precedenza percepiti e poi unilateralmente ridotti dall'amministrazione agendo come datore di lavoro privato, rientrando pertanto nella competenza del giudice ordinario. Ha inoltre condiviso l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui la retribuzione di posizione variabile aziendale è destinata a remunerare il valore della posizione funzionale e non può essere unilateralmente ridotta salvo condizioni contrattuali molto specifiche; tale variabile non può essere inferiore alla retribuzione di posizione minima contrattuale, la quale deve essere integrata fino a concorrenza se necessario. La Corte ha inoltre escluso la compensazione invocata dalla ASL, ritenendo infondata la tesi delle maggiorazioni versate a titolo variabile da compensare con i crediti degli attori. Conseguentemente il ricorso è rigettato, la ASL condannata alle spese di giudizio di legittimità e confermate le statuizioni di merito favorevoli ai dipendenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ASL per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata specificazione e non fondante rispetto alla questione di giurisdizione affrontata

  • CCNL comparto Sanità 1994/1997, art. 60

    richiamato dalla ASL nel quadro delle norme contrattuali sul trattamento economico; la Corte però ha interpretato la disciplina contrattuale complessivamente nel senso che la retribuzione di posizione variabile aziendale non può risultare inferiore alla retribuzione minima contrattuale senza integrazione

  • CCNL comparto Sanità 1998/2001, art. 50

    citate come parte della evoluzione contrattuale; la Corte ha fatto un'interpretazione diacronica accogliendo la lettura che tutela il diritto individuale del dirigente alla retribuzione di posizione almeno pari al minimo contrattuale

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 2 comma 1 e art. 63

    art. 2, comma 1 e art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    richiamati dalla ASL nell'argomentazione sulla natura pubblica dell'azione organizzativa; la Corte ha comunque distinto atti di macro-organizzazione (di competenza amministrativa) dalle scelte retributive individuali che incidono su diritti già acquisiti e che sono cognoscibili dal giudice ordinario

  • art. 2112 c.c.

    menzionato nell'insieme delle norme rilevanti in materia di rapporti di lavoro a seguito di incorporazione aziendale; la decisione conferma la tutela dei diritti retributivi acquisiti dai dipendenti

  • CCNL comparto Sanità 5/12/1996, art. 54

    art. 54 CCNL comparto Sanità 5/12/1996

    la ASL proponeva una lettura restrittiva (la retribuzione minima vale solo se la variabile non la raggiunge). La Corte ha invece accolto una lettura secondo cui la retribuzione di posizione variabile è la misura da applicare in base alla graduazione delle funzioni, ma non può essere inferiore alla retribuzione minima contrattuale, che deve essere integrata fino a concorrenza

  • CCNL 8/6/2000, art. 40

    richiamato come parte della disciplina contrattuale evolutiva; utilizzato congiuntamente agli altri articoli contrattuali per interpretare l'obbligo di integrazione della posizione minima

  • CCNL 2005, art. 24 comma 11 (norma di interpretazione autentica)

    art. 24, comma 11 CCNL 2005

    norma di interpretazione richiamata; la Corte ha comunque dato prevalenza a una lettura coerente che riconosce il diritto individuale all'integrazione della posizione minima

  • art. 1241 c.c.

    invocato dalla ASL per chiedere la compensazione (set-off) delle somme ritenute versate in eccesso; la Corte ha escluso la compensazione ritenendo non provata la fattispecie e non sussistenti i presupposti per la compensazione rispetto ai crediti azionati dai dirigenti

  • art. 24 CIA dicembre 2001

    richiamato in relazione alla graduazione delle funzioni dopo l'incorporazione dell'azienda ospedaliera; la Corte ha considerato rilevante la graduazione come parametro per determinare la retribuzione di posizione variabile spettante

Massime di principio

  • Quando il dipendente reclama somme già percepite e poi unilateralmente ridotte dall'amministrazione agendo come datore di lavoro, l'azione è di competenza del giudice ordinario (procedura monitoria) e non esclusivamente del giudice amministrativo, salvo che si tratti di atti di mera macro-organizzazione che non incidono su posizioni retributive già acquisite
  • La retribuzione di posizione variabile aziendale è finalizzata a remunerare il valore della posizione funzionale: non può essere unilateralmente ridotta oltre i limiti previsti dal contratto collettivo e dalla graduazione delle funzioni, salvo specifiche condizioni contrattuali validate e dimostrate dall'amministrazione
  • La retribuzione di posizione minima contrattuale deve essere integrata fino a concorrenza qualora la variabile risultasse inferiore al minimo; in casi analoghi verificare sempre la successione delle norme contrattuali e le interpretazioni autentiche
  • La compensazione (set-off) invocata dal datore di lavoro richiede prova precisa delle somme versate in eccesso e dei presupposti legali della compensazione: l'onere probatorio spetta a chi la invoca
  • In situazioni di incorporazione o di riorganizzazione aziendale, è essenziale ricostruire la graduazione delle funzioni, le determinazioni aziendali e la documentazione dei pagamenti: la valutazione della legittimità di riduzioni retributive si fonda su questi elementi probatori
  • Prima di promuovere un'azione giudiziaria o una opposizione a decreto ingiuntivo in casi simili, valutare se l'atto impugnato incide su diritti individuali acquisiti (competenza giudice ordinario) o su scelte di macro-organizzazione (competenza amministrativa) e raccogliere documentazione su fondi disponibili, criteri di valutazione e qualsiasi norma contrattuale che disciplini la variabilità della retribuzione

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