Cassazione Penale, Ordinanza n. 26950/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado e in appello del reato di concorso in insolvenza fraudolenta, dopo la riqualificazione dell'originaria imputazione di truffa aggravata, per fatti commessi il 2 novembre 2018. La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna del Tribunale di Ravenna. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizi di motivazione per non essere stata pronunciata assoluzione, sostenendo che il solo riconoscimento fotografico non fosse sufficiente e che mancasse la prova di un concorso materiale dell'imputato nell'azione delittuosa; 2) vizi di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di speciale gravità ex art. 61 n. 7 c.p., assumendo che il danno complessivo fosse di euro 2.000; 3) vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e dell'attenuante del ruolo di minima partecipazione ex art. 114 c.p., con conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla responsabilità e sulle circostanze, osservando che il vizio di motivazione deducibile in cassazione concerne solo l'illogicità manifesta o il contrasto con massime di esperienza, non potendo tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sia la configurabilità dell'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p., sia il pieno concorso dell'imputato, incompatibile con l'attenuante ex art. 114 c.p. Quanto alla pena, ha affermato che la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati per il reato contestato e per la riqualificazione operata nei gradi di merito in concorso in insolvenza fraudolenta
indicato come insolvenza fraudolenta, reato oggetto della conferma di responsabilità
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
limita il sindacato di legittimità ai vizi motivazionali rilevabili come manifesta illogicità o contraddittorietà logica, non consentendo una rivalutazione del merito
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nel testo come parametro del vizio di motivazione, nel senso di assenza di vizi riconducibili alla motivazione della sentenza impugnata
aggravante ritenuta configurabile dai giudici di merito e non esclusa dalla Corte di cassazione
attenuante invocata dalla difesa e ritenuta incompatibile, nel caso concreto, con l'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p.
attenuante del concorrente di minima importanza negata per il riconoscimento del pieno concorso nell'azione delittuosa
richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito
richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale criterio per la determinazione della pena
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
citata per il principio secondo cui la cassazione verifica l'esistenza di un logico apparato argomentativo, non la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento decisorio presenti manifesta illogicità, contrasti interni o collisione con massime di esperienza; non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla tenuta logico-formale dell'apparato argomentativo e non si estende alla verifica della sua coincidenza con le risultanze processuali.
- La censura relativa alla sussistenza di aggravanti o attenuanti è infondata quando la sentenza di merito fornisce una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla loro configurazione o esclusione.
- L'attenuante del concorso di minima importanza non è riconoscibile quando il giudice accerti un pieno contributo dell'imputato alla realizzazione del fatto.
- La valutazione della pena e della sua graduazione, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparente di motivazione.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato su tutti i motivi, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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