Cassazione Penale, Sentenza n. 1938/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per omicidio (come mandante) contestando in particolare: la valutazione della prova dichiarativa resa da collaboratori di giustizia (Carmelo Barbagiovanni, Carmelo Bisognano, Antonino Giuffrè) per presunte incongruenze, rettifiche in dibattimento, mendacio su parti rilevanti del racconto e rischio di contaminazione; mancata valutazione dei riscontri estrinseci individualizzanti; errore nella qualificazione della causale e nell'attribuzione della premeditazione e dell'aggravante mafiosa; ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti (generiche e di minima partecipazione); violazione di norme del codice di procedura penale e del codice penale richiamate nei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito in ordine alla attendibilità, anche frazionata, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e congrua la ricostruzione che ha ritenuto Virga mandante dell'omicidio di Francesco Costanza (29/09/2001). I giudici hanno confermato la sussistenza della premeditazione, dell'aggravante prevista dall'art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante mafiosa) e hanno escluso l'attenuante della partecipazione di minima importanza e le circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata è quindi stata integralmente confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616.
Norme richiamate
Richiama il criterio della necessità di riscontri estrinseci per corroborare le dichiarazioni dei collaboratori; la Corte conferma la possibilità della "valutazione frazionata" e della "libertà dei riscontri" (anche logici) purché indipendenti e idonei a individualizzare la responsabilità
Norma che definisce il delitto di omicidio: è il reato base contestato e la sentenza ne verifica gli elementi costitutivi alla luce delle prove
Richiama le circostanze aggravanti applicate o valutate nella fattispecie in relazione al delitto di omicidio
Aggravante mafiosa: la Corte ha ritenuto che l'omicidio sia stato deliberato in ragione dell'offesa all'autorità di Cosa Nostra e per riaffermarne il controllo, applicando l'aggravante
Concorso di persone nel reato: utilizzato per inquadrare la partecipazione di più soggetti alla commissione dell'omicidio
Regole sulla diminuzione della pena per partecipazione di minima importanza: la Corte ha ritenuto che il ruolo di Virga non fosse di minima importanza e ha escluso tale attenuante
Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'Appello ha motivato il diniego delle attenuanti in base alla gravità e al disvalore della condotta
Circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza: contestata dai difensori e respinta dai giudici di merito
Norma che regola la condanna alle spese processuali: la Cassazione ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate "a pezzi": la falsità accertata su un punto rilevante non annulla automaticamente l'intero racconto se le parti ritenute veritiere sono corroborate da riscontri indipendenti
- I riscontri estrinseci non devono essere solo prove dirette: possono essere anche elementi logici o convergenze tra dichiarazioni di collaboratori indipendenti, purché tali riscontri siano autonomi e idonei a individualizzare la responsabilità
- Le discrepanze o rettifiche in sede dibattimentale sulle modalità o su dettagli accessori (luogo, orario, iniziali confusioni) non sono necessariamente determinanti per l'inattendibilità dell'intera deposizione, specialmente quando il narrato centrale è coerente e supportato da altri elementi
- Per il riconoscimento della premeditazione e dell'aggravante mafiosa è sufficiente che emerge un progetto decisionale duraturo e l'appartenenza/ruolo nel contesto mafioso che giustifichi il fine di riaffermare il controllo associativo
- La qualificazione della partecipazione come di "minima importanza" o il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche resta materia di apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione sindaca la correttezza logico‑giuridica della motivazione ma non sostituisce la valutazione discrezionale
- La convergenza di dichiarazioni rese in tempi diversi da collaboratori appartenenti a contesti differenti rafforza la credibilità indipendente delle propalazioni quando non emergono elementi concreti di intesa fraudolenta
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