Ordinanza n. 1140/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della comunicazione di diniego di riconoscimento di titolo estero del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione m_pi. AOOD-GOSV REGISTRO UFFICIALE U. 0058720 del 20.10.2025, notificato a mezzo mail in data 20.10.2025 (doc. 1); - della comunicazione recante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 a firma del Dirigente Dott. Vito Abbadessa priva di data notificata a mezzo mail in data 08.09.2025 (doc. 2); - nonché, per quanto di ragione, del parere non noto del Ministero dell’Università e della ricerca – trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 24607 del 7 giugno 2024, sfavorevole al riconoscimento del titolo conseguito all’estero da parte della ricorrente; - nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a riesaminare l’istanza, eventualmente disponendo misure compensative, e, conseguentemente, a concludere positivamente il procedimento di riconoscimento del titolo straniero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero, preceduto da preavviso di rigetto e fondato anche su un parere ministeriale sfavorevole
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del riconoscimento del titolo estero, il preavviso di rigetto e gli atti presupposti, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del diniego e la condanna dell'Amministrazione al riesame dell'istanza, anche mediante l'eventuale imposizione di misure compensative, nonché alla conclusione positiva del procedimento. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato, in termini sommari, che l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento. Ha inoltre considerato che le differenze tra la formazione conseguita all'estero e quella prevista dall'ordinamento italiano potrebbero essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio che il diniego determini la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere fino al 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente, a un primo e sommario esame, un fumus derivante dall'inadeguata valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale della ricorrente, nonché dalla possibile superabilità delle differenze formative tramite misure compensative. Ha ravvisato il periculum nel rischio di risoluzione del rapporto di lavoro in corso. Ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto fino alla scadenza del contratto, disponendo che l'udienza di merito sia fissata con separato avviso qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non ne esamina specificamente la legittimità.
Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha pronunciato, disponendo la sospensione degli effetti del diniego.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare sul diniego di riconoscimento di un titolo di studio estero, il giudice può ravvisare il fumus quando l'Amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze tra la formazione acquisita all'estero e quella richiesta dall'ordinamento italiano possono, in linea di principio, essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; il diniego non può quindi prescindere dalla valutazione concreta di tale possibilità.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento del titolo estero sia idoneo a determinare la risoluzione di un contratto di lavoro in corso; in tal caso può essere disposta la sospensione degli effetti del diniego sino alla scadenza del rapporto.
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