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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18309/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché i motivi erano generici, aspecifici e non si misuravano con la motivazione della sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, corredato da memoria scritta, contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per una violazione del codice della strada. Dal testo emerge che il ricorso contestava la motivazione della decisione di merito, sostenendo l'esistenza di vizi logico-giuridici e l'insufficienza delle acquisizioni probatorie poste a base della condanna. La Corte di cassazione ha però ritenuto le doglianze del tutto generiche e aspecifiche, non confrontate con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, cod. strada

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui era stata affermata la responsabilità in appello; il testo non consente di ricostruirne il contenuto materiale oltre il richiamo formale.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    I motivi di ricorso sono stati qualificati come manifestamente inammissibili per genericità e aspecificità, cioè per mancata specificazione delle ragioni di fatto e di diritto e per il mancato confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la regola sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici e non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di vizio motivazionale non può risolversi in affermazioni apodittiche: deve indicare in modo chiaro le ragioni in fatto e in diritto per cui la decisione sarebbe erronea.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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