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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33323/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto conveniva in giudizio l'altra parte deducendo che, nell'ambito di un rapporto di durata di natura commerciale e finanziaria, erano stati praticati interessi usurari e che, comunque, dai rapporti dare-avere risultava un credito a suo favore, con domanda di accertamento del tasso effettivo praticato, restituzione delle somme indebitamente percepite e risarcimento del danno. Il convenuto contestava l'esistenza di interessi usurari e sollevava eccezione di prescrizione. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e la Corte d'appello confermava. In cassazione il soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2033, 2941 e 2935 c.c. per avere la Corte territoriale fatto decorrere la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito dalla cessazione del rapporto commerciale e dal protesto dell'ultima cambiale, anziché dai singoli pagamenti asseritamente indebiti; con il secondo motivo deduceva nullità per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che in origine non fosse stata proposta una domanda di ripetizione di indebito, oltre a denunciare errata interpretazione dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva trascritto né prodotto il contenuto dell'atto di citazione originario, impedendo il controllo sulla dedotta ultrapetizione. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo errata la decorrenza della prescrizione individuata dai giudici di merito: l'azione di ripetizione di indebito si prescrive dal momento di ciascun pagamento eseguito, anche in presenza di rapporti di durata, e non dalla cessazione del rapporto né dal protesto di una cambiale rimasta impagata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale base dell'azione di ripetizione di indebito; la prescrizione dell'azione decorre dal pagamento indebito, non dalla fine del rapporto di durata.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dall'esecuzione del singolo pagamento indebito.

  • art. 2941 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specifica trascrizione dell'atto introduttivo.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere l'erronea interpretazione della domanda giudiziale.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per la lettura complessiva dell'atto di citazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata trascrizione o produzione dell'atto di citazione impedisce il controllo di legittimità sulla portata della domanda e comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per il motivo di violazione di legge relativo alla prescrizione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro per il motivo relativo a nullità della sentenza e violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la disciplina camerale del procedimento di legittimità.

Massime di principio

  • L'azione di ripetizione di indebito si prescrive dal momento di ciascun pagamento indebito, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere; nei rapporti di durata non rileva, ai fini del dies a quo, la cessazione complessiva del rapporto.
  • Un pagamento rimasto impagato o il protesto di un titolo non costituiscono il fatto generatore della prescrizione dell'azione restitutoria, poiché la prescrizione decorre dal solvens e non dall'inadempimento del debitore originario del titolo.
  • La censura di ultrapetizione richiede che il ricorrente renda specificamente conoscibile alla Corte il contenuto dell'atto introduttivo, mediante trascrizione o produzione del documento rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando il motivo di ricorso investe l'interpretazione della domanda giudiziale, il controllo di legittimità è precluso se il contenuto dell'atto di citazione non è specificamente riprodotto nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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