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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14892/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, richiamando la disciplina speciale, e ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, osservando che tale misura non si estende ai casi di estinzione del processo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che aveva rigettato il suo appello, confermando la decisione di primo grado di sostegno all'avviso di accertamento emesso ai fini Ires per l'anno 2006. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando la documentazione attestante la domanda e il pagamento degli importi dovuti. La Corte ha quindi rilevato che non risultava presentata istanza di trattazione entro il termine previsto e ha verificato la regolarità della definizione agevolata, reputando maturata la causa estintiva del processo.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6

    La definizione agevolata della lite fiscale, una volta perfezionata con domanda e pagamento degli importi dovuti e in assenza di istanza di trattazione, determina l'estinzione del processo.

  • l. n. 136 del 2018

    conv. del d.l. n. 119 del 2018

    È richiamata come legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la norma, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una controversia tributaria, quando risulti perfezionata secondo la disciplina speciale e non sia chiesta la trattazione del giudizio entro il termine previsto, comporta l'estinzione del processo.
  • La prova del perfezionamento della definizione agevolata può essere desunta anche dal comportamento processuale dell'amministrazione, ove questa dia atto della regolarità della domanda e dei versamenti eseguiti.
  • La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha carattere eccezionale e sanzionatorio e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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