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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36179/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, non essendo intervenuta alcuna riforma della sentenza di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22/11/2024, che aveva confermato la condanna per il reato di falsità personale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte dal giudice di merito: in particolare, una doglianza sulla offensività della condotta e una sul diniego delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi non idonei a superare la motivazione della sentenza impugnata, perché meramente reiterativi di questioni già decise con argomenti giuridici corretti.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È il reato per il quale la condanna di merito è stata confermata; il testo non esplicita oltre il titolo della fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza effettiva confutazione della motivazione impugnata, censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • La deduzione sulla offensività della condotta, se già valutata e respinta con motivazione congrua dal giudice di merito, non può essere utilmente reiterata in sede di legittimità senza specifici vizi di diritto o di motivazione.
  • Il diniego delle pene sostitutive, se sorretto da adeguata motivazione in appello e non specificamente aggredito con censure nuove o pertinenti, non consente l'accoglimento del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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