Sentenza del 02/12/2021 n. 38054 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso impugna la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della validità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici (raccomandata informativa c.d. CAD), la sola prova della spedizione della raccomandata da parte dell agente postale. Il contribuente ha dedotto che tale conclusione viola l art. 140 c.p.c. e le regole probatorie consolidate, in quanto per dimostrare il perfezionamento della notifica tramite servizio postale, quando l atto non è consegnato al destinatario per sua temporanea assenza o rifiuto, è necessaria la produzione dell avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (avviso di ricevimento della CAD) e non è sufficiente la prova della mera spedizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo fondata la censura sulla insufficienza probatoria della sola prova di spedizione e sulla omissione di esame dell avviso di ricevimento che risultava agli atti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame; disposte le spese del giudizio di legittimità a carico della resistente.
Norme richiamate
Il messo notificatore che utilizza il servizio postale può attestare di aver consegnato all ufficio postale la raccomandata informativa, ma non può attestare il successivo inoltro e la ricezione da parte dell ufficio postale; per provare il perfezionamento della notifica tramite CAD è necessaria la produzione dell avviso di ricevimento (AR) che documenti il deposito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Norma di riferimento per le notifiche in materia di imposte dirette; secondo la Corte non può essere interpretata nel senso di ammettere una presunzione di ricezione basata unicamente sulla prova di spedizione della raccomandata informativa.
L interpretazione costituzionalmente orientata (richiamata dalla Corte) riconduce agli artt. 24 e 111 Cost. la necessità che, per provare il perfezionamento della notifica a mezzo postale in caso di assenza o rifiuto del destinatario, sia prodotta l avviso di ricevimento contenente la comunicazione di deposito; la sola spedizione non è sufficiente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis: Cass. Sez. 5, n. 25985/2014; Cass. SS.UU., n. 10012/2021)
Cass. Sez. 5, Sent. n. 25985/2014; Cass. SS.UU., Sent. n. 10012/2021
Costante giurisprudenza che afferma l obbligo di produzione dell avviso di ricevimento della CAD per provare il perfezionamento della notifica tramite servizio postale quando l atto non è consegnato direttamente al destinatario; la prova della mera spedizione non vale come presunzione di ricezione.
Massime di principio
- Per le notifiche di atti tributari eseguite tramite servizio postale con raccomandata informativa (CAD), quando l atto non è consegnato direttamente al destinatario per temporanea assenza o rifiuto, il procedimento si considera perfezionato solo se il notificante produce in giudizio l avviso di ricevimento che attesti il deposito.
- La mera prova della spedizione della raccomandata (ad esempio la relata del messo attestante la consegna all ufficio postale) non è di per sé sufficiente a fondare una presunzione legale di ricezione da parte del destinatario.
- Il messo notificatore non può attestare operazioni poste in essere dall ufficio postale in sua assenza; pertanto il giudice richiede l avviso di ricevimento della CAD come documento fidefacente della notificazione.
- Se il contribuente allega in giudizio l avviso di ricevimento e il giudice non lo esamina, la decisione può essere cassata per omesso esame di documento decisivo.
- In caso di assenza dell avviso di ricevimento, l atto tributario notificato tramite CAD può essere considerato affetto da vizio di notifica con conseguente annullamento della cartella o dell atto impositivo, salvo che l amministrazione produca prova idonea del perfezionamento della notifica.
- In sede di contenzioso tributario il corretto inquadramento probatorio delle notifiche è cruciale: l ufficio deve curare la conservazione e la produzione dell avviso di ricevimento per difendere la validità della notifica.
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