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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35949/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 25 novembre 2025 della Corte d’appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pisa del 23 febbraio 2024, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena in cinque mesi di arresto ed euro 800 di ammenda. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., un difetto di motivazione in relazione alla contestazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 110/1975. Con il secondo ha lamentato, ai sensi della medesima disposizione processuale, il difetto di motivazione per l’eccessiva determinazione della pena base.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Le censure riproponevano deduzioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica specifica alle loro argomentazioni e sollecitavano una rivalutazione delle prove, senza individuare puntuali travisamenti delle risultanze processuali. Quanto alla pena, la sentenza impugnata aveva già motivato l’infondatezza della contestazione, rilevando che la pena base coincideva con il minimo edittale. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Il ricorrente deduce il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 4 della I. n. 110/75.

    La disposizione è indicata come norma sostanziale cui si riferiva la censura motivazionale del ricorrente; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché generica e diretta a ottenere una rivalutazione delle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    I motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre deduzioni già disattese senza confrontarsi specificamente con la motivazione di merito, né per ottenere una nuova o alternativa lettura delle prove in assenza dell’indicazione di specifici travisamenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella sua proposizione, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura di legittimità che riproponga deduzioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito senza formulare una critica specifica alle ragioni della decisione.
  • Il ricorso per cassazione non può mirare a una rivalutazione o a una lettura alternativa delle fonti di prova; la contestazione di travisamenti deve individuare in modo pertinente e specifico le risultanze processuali asseritamente travisate.
  • La doglianza sulla pena è priva di capacità censoria quando la motivazione di merito, nel caso esaminato, dà conto che la pena base è stata fissata nel minimo edittale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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