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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35409/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 25 settembre 2025 resa in giudizio di rinvio, aveva rideterminato in due anni di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, la pena inflitta all’imputata per bancarotta fraudolenta al capo A; aveva inoltre dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa contestato al capo B in danno di C.M.C. s.r.l., confermando nel resto la decisione di primo grado e le statuizioni civili. L’imputata ha contestato la conferma delle condotte distrattive relative a somme versate al coimputato e a Iniziativa Cisalpina, sostenendo che i pagamenti al coimputato rimborsassero somme da lui anticipate per la società e che quelli a Iniziativa Cisalpina restituissero un precedente finanziamento; ha inoltre censurato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, deducendo la consegna, almeno parziale, delle scritture, la ricostruibilità degli affari, l’assenza del dolo specifico e la riconducibilità del fatto, al più, alla bancarotta semplice documentale ormai prescritta. Entrambi gli imputati hanno contestato che, nel giudizio di rinvio limitato agli effetti civili sulla truffa ai danni di C.M.C., la Corte d’appello potesse dichiarare la prescrizione o applicare l’art. 578 c.p.p., essendo intervenuto il giudicato sull’assoluzione penale; hanno inoltre denunciato l’assenza di motivazione rafforzata e vizi motivazionali. Il coimputato ha altresì negato artifici o raggiri, profitto e danno, e criticato il rinvio alla motivazione di primo grado. La parte civile ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità dei ricorsi e la conferma delle statuizioni risarcitorie e restitutorie.

La decisione

La Cassazione ha accolto le censure di entrambi gli imputati sulla declaratoria di prescrizione della truffa ai danni di C.M.C. s.r.l.: poiché il ricorso della parte civile aveva determinato un rinvio circoscritto agli effetti civili e non vi era impugnazione del pubblico ministero contro l’assoluzione, il giudice del rinvio non poteva pronunciarsi sulla prescrizione penale. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale declaratoria, eliminandola e precisando che resta fermo il giudicato di assoluzione penale; ha anche corretto il richiamo all’art. 578 c.p.p., chiarendo che la decisione sulle pretese civili discendeva dalle valutazioni sulla sussistenza del danno civile, in assenza di una statuizione penale finale rilevante. Sono stati rigettati gli altri motivi: le motivazioni sulle distrazioni e sulla bancarotta documentale sono state ritenute adeguate e immuni da vizi logici, mentre le censure sulla responsabilità civile per la truffa non superavano le valutazioni conformi dei giudici di merito e, in parte, chiedevano una non consentita rivalutazione dei fatti. È stata esclusa la necessità di motivazione rafforzata per un ribaltamento dell’assoluzione, poiché la decisione di rinvio confermava la condanna di primo grado. Gli imputati sono stati condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, oltre accessori di legge; l’importo non è ricavabile dal testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Di contro, il ricorso per cassazione si limita a proporre valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente già considerati dal giudice del celebrato giudizio di rinvio o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento ora impugnato.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito; il sindacato di legittimità riguarda il rispetto delle norme, delle regole logiche e dei canoni legali di apprezzamento.

  • art. 578 c.p.p.

    La Corte di appello di Torino, in quest'ultima sentenza, in riferimento al reato di truffa in danno di C.M.C., non poteva pronunciarsi su profili penali come la prescrizione, in esito al giudizio di rinvio conseguente - fra l'altro - alla (prima) sentenza di annullamento emessa dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione il 28 giugno 2023.

    Nel giudizio di rinvio circoscritto agli effetti civili, quando la statuizione penale assolutoria è ormai coperta da giudicato e manca impugnazione del pubblico ministero, il giudice non può dichiarare estinto per prescrizione il reato né riaprire il profilo penale. La decisione sugli interessi civili, in tale situazione, non deriva dall’applicazione dell’art. 578 c.p.p.

  • art. 157 e ss. c.p.

    La sentenza del giudice del rinvio, quindi, deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo B, precisandosi che resta fermo il giudicato di assoluzione dal reato di truffa in danno di C.M.C. s.r.l.

    Le norme sulla prescrizione non potevano essere applicate dal giudice del rinvio per statuire sul profilo penale già definito con assoluzione irrevocabile.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Il giudice di tale sentenza, dopo aver rilevato che i pagamenti a favore di Salvatore Gullo «risultano effettuati quando era ormai manifesto lo stato di insolvenza della società», ha poi concluso osservando, per quanto riguarda la qualificazione giuridica della condotta di Lucrezia Aura Gullo riguardante la consegna del danaro a Salvatore Gullo, che «la restituzione al medesimo, in periodo di dissesto, di finanziamenti in precedenza concessi, dovrebbe comunque ritenersi integrare il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale».

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi e ai limiti posti dalla decisione rescindente; la Cassazione ha ritenuto che, sulle condotte distrattive, la Corte territoriale avesse rispettato tali vincoli.

  • art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Con riferimento all'elemento soggettivo, necessario in astratto per la realizzazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica che è quella contestata nel caso in esame, come chiaramente emerge dal capo di imputazione e come è fissato con precisione nella pag. 10 della sentenza di annullamento emessa dalla Quinta Sezione penale il 5 marzo 2025, il giudice del rinvio ha chiarito in modo coerente e plausibile che «La condotta dell'imputata nella conduzione fraudolenta dell'operazione immobiliare ai danni dei promissari acquirenti, le distrazioni patrimoniali operate e la disinvolta gestione confusa della cassa della società poi fallita rispetto alle disponibilità personali valgono a connotare di sicura fraudolenza anche l'occultamento delle scritture contabili, attività evidentemente rispondente a una strategia operativa volta ad occultare le operazioni distrattive e a precludere la corretta ricostruzione dell'andamento dell'attività, in evidente pregiudizio delle aspettative dei creditori».

    La fraudolenza specifica dell’occultamento o della sottrazione delle scritture può essere desunta dal contesto gestionale e dalla finalità di occultare operazioni distrattive e impedire la ricostruzione dell’attività, quando la motivazione individui concretamente tali elementi.

  • art. 217, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    La ricorrente afferma inoltre che non è ravvisabile nel caso in esame la sussistenza del dolo specifico dell'ipotesi di bancarotta contestata e che il giudice avrebbe dovuto ritenere l'ipotesi meno grave punita dall'art. 217 legge fallimentare, relativo alla bancarotta semplice documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, reato che sarebbe prescritto.

    La norma è menzionata come qualificazione alternativa prospettata dalla difesa, ma la Corte ha rigettato la censura e confermato la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale specifica.

  • art. 592, comma 4, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen., gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Savant Levet Simona in proprio e quale rappresentante di CMC s.r.I., liquidate, in considerazione dell'attività svolta, nella misura indicata nel seguente dispositivo, oltre accessori come per legge.

    La norma è applicata per porre a carico degli imputati la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, oltre agli accessori di legge.

Massime di principio

  • La restituzione, in periodo di dissesto, di finanziamenti o somme anticipate da un amministratore o socio finanziatore può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione, anziché bancarotta preferenziale, quando assume nel contesto concreto un significato ulteriore rispetto alla mera preferenza accordata a un creditore pari grado.
  • Il pagamento di somme sociali a favore di una persona fisica non può essere ricondotto all’interesse della società in assenza di elementi probatori che dimostrino un accordo di finanziamento o l’inerenza del pagamento all’attività sociale; la separata autonomia patrimoniale della società impedisce di presumere tale inerenza.
  • La bancarotta fraudolenta documentale specifica può essere provata valorizzando l’indisponibilità o la consegna tardiva e parziale della documentazione, l’impossibilità per il curatore di ricostruire affari e patrimonio e il collegamento con condotte distrattive, purché la motivazione espliciti come tali circostanze dimostrino l’intento di occultare le operazioni e ostacolare la ricostruzione a danno dei creditori.
  • Nel giudizio di rinvio, la cognizione resta delimitata dai capi e dagli effetti devoluti alla Corte di cassazione e dalla decisione rescindente; se il rinvio è limitato agli effetti civili e l’assoluzione penale è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione del pubblico ministero, il giudice non può pronunciare sulla prescrizione del reato.
  • La decisione sugli interessi civili in un giudizio di rinvio limitato a tali effetti, quando la statuizione penale assolutoria è ormai definitiva, non trova fondamento nell’art. 578 c.p.p.; resta possibile la valutazione della sussistenza del danno civile nei limiti della devoluzione.
  • La motivazione rafforzata richiesta in caso di riforma di un’assoluzione non è necessaria quando la decisione resa in rinvio non ribalta un’assoluzione ancora efficace, ma conferma la condanna di primo grado dopo l’annullamento della precedente pronuncia assolutoria.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rivalutazione delle risultanze fattuali già esaminate dal giudice di merito, se la decisione espone un percorso argomentativo coerente e privo di vizi logici rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaTruffaImpugnazioni
RamiReati fallimentariDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

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