Cassazione Penale, Ordinanza n. 34361/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'istante aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con due sentenze della Corte di appello di Roma, definitive rispettivamente il 23 febbraio 2021 e il 14 settembre 2021. Le sentenze riguardavano una rapina aggravata commessa il 5 agosto 2016 e, in altro procedimento, furti in abitazione, rapina aggravata, minaccia aggravata e tentato omicidio commessi tra il 7 ottobre 2017 e il 14 dicembre 2017. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta ritenendola mera riproposizione di un'istanza già respinta il 21 giugno 2022, priva di elementi nuovi. Con il ricorso per cassazione si deducevano tre censure: violazione di legge per non avere la Corte considerato la sopravvenienza di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, individuato in una sentenza della Seconda Sezione del 2024, che valorizzerebbe il fattore temporale e consentirebbe di superare la preclusione del giudicato esecutivo; vizio di motivazione per omessa valutazione dell'elemento di novità; violazione di legge con riferimento all'art. 641 c.p.p. per avere, di fatto, impedito la presentazione di una nuova istanza basata su elementi diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che la sentenza invocata dal ricorrente non introduceva un mutamento della giurisprudenza di legittimità, ma si poneva in linea con il principio già affermato dalle Sezioni Unite sulla contiguità temporale quale indice sintomatico da valutare insieme ad altri elementi ai fini dell'art. 81 c.p. Ha inoltre osservato che un elemento di novità idoneo a superare la preclusione del giudicato esecutivo può derivare solo da un nuovo e diverso indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, non da una sentenza di sezione semplice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La continuazione presuppone una programmazione unitaria e predeterminata; il decorso del tempo è un indice sintomatico da valutare insieme ad altri elementi e, da solo, non basta a fondare il riconoscimento della continuazione.
La Corte esclude che la disciplina richiamata imponga di ammettere una nuova istanza quando manca un effettivo elemento di novità rispetto alla domanda già respinta.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non emerge assenza di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Le Sezioni Unite hanno individuato la contiguità temporale come un indice sintomatico della continuazione, da apprezzare unitamente ad altri elementi quali omogeneità delle violazioni, medesimezza della causale e modalità della condotta.
Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Rv. 287193
"In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali"
La pronuncia non modifica il precedente orientamento delle Sezioni Unite, ma lo ribadisce, valorizzando il dato temporale solo in assenza di altri elementi e negando il riconoscimento della continuazione per la sola presenza di un consistente iato temporale.
Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, PM in proc. Beschi
Un nuovo indirizzo giurisprudenziale idoneo a integrare un elemento di novità rilevante può derivare solo da una decisione delle Sezioni Unite.
Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019
Conferma che la sopravvenienza di un diverso orientamento giurisprudenziale rilevante presuppone un arresto delle Sezioni Unite.
sentenza n. 186 del 13/06/2000 Corte costituzionale
Viene richiamata per la disciplina della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di continuazione, il fattore temporale tra le violazioni è un indice sintomatico della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ma deve essere valutato insieme agli altri elementi fattuali rilevanti; da solo non è decisivo.
- Un lasso di tempo ampio tra i reati rende meno probabile, in assenza di ulteriori elementi, l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata ai fini dell'art. 81 c.p.
- Ai fini della revisione in executivis o della riproposizione di un'istanza già respinta, l'elemento di novità non può essere desunto da una semplice diversa lettura di giurisprudenza di sezione semplice se non vi è un effettivo mutamento del diritto vivente.
- La sopravvenienza di un nuovo indirizzo giurisprudenziale idoneo a superare la preclusione del giudicato esecutivo è apprezzabile solo se proviene dalle Sezioni Unite, non da una sentenza isolata di sezione semplice.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando assume come novità giurisprudenziale una pronuncia che, in realtà, si limita a ribadire principi già consolidati.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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