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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05651/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle doglianze. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 18 settembre 2024, con cui era stata revocata una misura alternativa alla detenzione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il tribunale aveva ritenuto le violazioni commesse durante la misura incompatibili con la prosecuzione del beneficio, valorizzando non solo le singole infrazioni, ma anche una precedente diffida del magistrato di sorveglianza, la tendenza dell'interessato a un atteggiamento insofferente verso le regole di convivenza civile, i 31 precedenti penali e recenti denunce. Il ricorso contestava tale valutazione, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che il giudizio sulla compatibilità delle violazioni con la prosecuzione della misura alternativa è connotato da discrezionalità e che, nel caso concreto, il tribunale aveva svolto una valutazione complessiva non illogica, altresì giustificando la revoca con effetto retroattivo poiché la prima violazione era stata commessa poche ore dopo l'esecuzione della misura.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.

  • art. 47 ord. pen.

    la decisione riguarda la revoca di una misura alternativa alla detenzione, rispetto alla quale il giudice di sorveglianza compie una valutazione complessiva della compatibilità delle violazioni con la prosecuzione del beneficio.

Massime di principio

  • La valutazione circa la revoca di una misura alternativa per le violazioni commesse dal condannato è connotata da un apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, censurabile in cassazione solo se manifestamente illogico o giuridicamente viziato.
  • Ai fini della revoca della misura alternativa non è sufficiente la mera constatazione dell'esistenza di singole violazioni, essendo necessario un giudizio complessivo sulla condotta del beneficiario durante l'esecuzione della misura e sulla sua compatibilità con le finalità rieducative del trattamento.
  • La presenza di precedenti penali, di pregresse diffide e di ulteriori condotte recenti può essere valorizzata dal giudice come indice dell'inefficacia della misura alternativa e della conseguente inutilità della sua prosecuzione.
  • La revoca con effetto retroattivo può essere giustificata quando la violazione decisiva sia intervenuta immediatamente dopo l'inizio dell'esecuzione della misura, rendendo incompatibile fin dall'origine il mantenimento del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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