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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40868/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato per Di Caprio l'associazione a delinquere, accessi abusivi al sistema informatico e falsi (assolvendo su alcuni fatti e escludendo l'aggravante della transnazionalità per il reato associativo) e aveva confermato per Pollutro il concorso in alcuni falsi e accessi abusivi. Pollutro deduce vizi di motivazione e insufficienza della prova in ordine alla sua identificazione come interlocutore nelle intercettazioni, censura la mancata perizia fonica e contesta la qualificazione come "visto uscire" fidefacente (art. 476, comma 2 c.p.). Di Caprio deduce molteplici vizi: inesistenza o inoffensività dei falsi (perché atti formativi interni o allibramenti riconducibili a forniture di bordo), omessa considerazione di memorie difensive, carenza di motivazione quanto all'esistenza dell'associazione e al suo apporto personale ai reati fine, mancata confutazione specifica delle censure per numerosi capi e difetto di spiegazione circa il mantenimento dell'aggravante transnazionalità per i reati fine nonostante fosse stata esclusa per il reato associativo; infine censura il mancato riconoscimento delle attenuanti e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Pollutro in ogni sua parte, ritenendo non manifestamente illogica la motivazione che lo identifica come partecipante (valutando ammissibile l'uso di riconoscimento vocale e gli indizi contestuali) e confermando la qualificazione come falso fidefacente del "visto uscire" apposto dal funzionario doganale (applicazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2 c.p.). Il ricorso di Di Caprio è stato invece parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto che per numerosi reati (tutti diversi dai capi 2.1 e 2.2, per i quali la condanna è stata confermata) mancasse una motivazione specifica e adeguata rispetto alle censure difensive; per tali capi ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Nel resto il ricorso di Di Caprio è stato rigettato. Pollutro è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 476 c.p., comma 2

    La Corte ha ritenuto che l'apposizione del "visto uscire" costituisse attestazione della verifica della regolarità documentale dell'esportazione e, essendo consapevolmente falsa rispetto alla mancata esportazione, abbia natura fidefacente: pertanto l'aggravante prevista è applicabile

  • art. 615-ter c.p.

    Norma sul accesso abusivo a un sistema informatico: la Corte ha confermato che per alcuni capi era stato correttamente contestato tale reato alternativamente rispetto al falso informatico

  • art. 215 Codice doganale dell'Unione (C.d.u.)

    art. 215 Codice doganale dell'Unione (C.d.u.)

    Richiamata dalla difesa a sostegno dell'idea che l'allibramento sia fase interna; la Corte di legittimità però ha rilevato che, anche se parte di una procedura, l'allibramento e il "visto uscire" possono assumere rilevanza esterna e formare oggetto di falso

  • art. 269 Codice doganale dell'Unione (C.d.u.)

    Riferimento normativo relativo alla classificazione delle forniture di bordo; la Corte ha ritenuto infondata la tesi generale che rendeva gli allibramenti automaticamente "innocui" o privi di efficacia esterna

  • art. 604 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione in appello: la Corte ricorda che il giudice d'appello ha poteri di piena cognizione e può integrare o redigere la motivazione mancante, per cui la nullità non è automatica

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte sottolinea che il ricorso deve confrontarsi con la motivazione e che l'assenza di specifica risposta a doglianze non implica automaticamente vizio quando le ragioni della decisione risultano comunque evidenti

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca la logica e la completezza della motivazione, non la valutazione intrinseca della prova: chi impugna deve dunque criticare la motivazione in termini di manifesta illogicità, contraddittorietà o incompletezza per ottenere accoglimento
  • Il riconoscimento vocale e altri elementi indiziari contestuali (es. presenza del veicolo intestato all'imputato, riferimenti nei dialoghi) possono essere sufficienti per l'identificazione se la motivazione li integra coerentemente e non risultano contraddetti da elementi certi
  • La qualificazione di un atto doganale (es. il "visto uscire") come falso fidefacente dipende dalla funzione attestativa che esso svolge nella pratica amministrativa: se attesta una verifica documentale o un fatto percepito dal pubblico ufficiale e risulta consapevolmente falso, scatta l'aggravante
  • In appello il giudice ha il potere di integrare la motivazione mancante; tuttavia, se la difesa formula censure circostanziate e specifiche per singoli capi e il giudice dell'appello non le affronta, la cassazione può annullare per carenza motivazionale e disporre il rinvio
  • L'aggravante della transnazionalità deve essere coerentemente motivata: se viene esclusa per il reato associativo ma mantenuta per i reati fine, il giudice deve spiegare la ragione di tale differenziazione altrimenti la qualificazione è vulnerabile in cassazione
  • Le censure generiche o semplicemente assertive (senza indicare punti della motivazione ignorati o illogici) sono inammissibili o destinate a essere rigettate in sede di legittimità

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