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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15023/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva richiesto maggiori imposte ipotecaria e catastale in relazione alla cessione di un fabbricato ad uso alberghiero. La società acquirente aveva impugnato l’atto, ma la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, aveva respinto il ricorso. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 10-ter, d.l. n. 223/2006: sosteneva che la CTR avesse escluso l’applicabilità dell’agevolazione/imposizione in misura fissa sulla base di una ricostruzione errata dei fatti, avendo ritenuto che l’immobile provenisse da un contratto di locazione finanziaria risolto consensualmente, mentre secondo la ricorrente il bene proveniva da una locazione ordinaria e, comunque, la precedente locazione finanziaria sarebbe stata risolta non per inadempimento dell’utilizzatore ma consensualmente. L’Agenzia ha resistito con controricorso e la ricorrente ha anche chiesto la riunione con altro giudizio, istanza respinta.

La decisione

La Corte ha respinto l’istanza di riunione, ritenendola inidonea perché il procedimento da riunire aveva ad oggetto una sentenza diversa ed era in una fase processuale differente, con rischio di ingiustificato ritardo. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha rilevato che il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., mirava in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la natura del rapporto precedente alla vendita e la riconducibilità dell’operazione all’art. 35, comma 10-ter, d.l. n. 223/2006. Poiché la censura investiva la ricostruzione della fattispecie concreta e non l’interpretazione della norma, essa è stata ritenuta estranea al vizio denunciato e quindi inammissibile sotto la rubrica della violazione di legge. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 10-ter, d.l. n. 223/2006

    “Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa”

    La norma si applica solo alle cessioni che rientrano nella fattispecie tipizzata, ossia a cessioni di immobili rivenienti da locazione finanziaria risolta per inadempienza dell'utilizzatore oppure a seguito dell'esercizio dell'opzione di acquisto; non può essere invocata quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto sulla natura del rapporto precedente alla vendita.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge presuppone un errore nell'interpretazione o nella sussunzione della fattispecie astratta; non è utilizzabile per censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione o sussunzione della norma astratta, non la contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando il motivo di ricorso presuppone una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, la censura esula dal perimetro della violazione di legge e non può essere scrutinata come tale in sede di legittimità.
  • L'agevolazione fiscale o l'applicazione dell'imposizione in misura fissa prevista da una norma speciale può essere riconosciuta solo se i fatti accertati rientrano precisamente nella fattispecie tipizzata dalla disposizione.
  • La richiesta di riunione di procedimenti non è ammissibile quando i giudizi riguardano sentenze diverse e si trovano in stati processuali differenti, specie se la riunione determinerebbe un ingiustificato ritardo nella definizione della causa.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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