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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40459/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la condanna (pena di 1 anno e 4 mesi e multa di €800 per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.) per più motivi: (i) estinzione del reato per remissione della querela da parte della persona offesa (Francesco Giuseppe Sorrentino, legale rappresentante della "Social Rent Cooperativa Sociale Onlus") e accettazione da parte dell'imputata; (ii) errore nella determinazione del dies a quo e conseguente tardività della querela; (iii) invalidità della querela per difetto di autenticazione; (iv) vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: in data 2 luglio 2025 la persona offesa ha rimesso la querela e la ricorrente ha accettato la remissione; le formalità previste dagli artt. 339 e 340 cod. proc. pen. risultano rispettate, pertanto il reato perseguibile a querela si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Applicando il principio delle Sezioni Unite, la remissione intervenuta in pendenza del ricorso e accettata determina l'estinzione del reato ed è rilevabile in sede di legittimità. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Non sono emersi elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. È stata inoltre disposta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del procedimento di rimessione ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui la ricorrente era stata condannata; nel caso è il titolo di accusa confermato in grado di appello e poi esteriormente estinto per remissione della querela.

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione della querela, validamente proposta e accettata, estingue il reato perseguibile a querela; applicata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'estinzione del reato.

  • art. 339 cod. proc. pen.

    Prevede le formalità relative alla remissione della querela; la Corte ha rilevato che sono state rispettate.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti della remissione e, specificamente (comma 4), la liquidazione delle spese relative al procedimento di rimessione; la Corte ha condannato l'imputata al pagamento delle spese non risultando diverso accordo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione addotti dalla difesa (vizio di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto risolutivo il motivo relativo alla remissione della querela.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme oggetto di doglianza rispetto alla remissione/estinzioni (menzionato nella impugnazione), ma non determinante alla luce della remissione accertata.

  • art. 124 cod. pen.

    Ciascuna delle norme richiamate dalla difesa (es. sul dies a quo) è stata sollevata ma non necessaria a decidere dopo la constatazione dell'estinzione per remissione.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura sulla tempestività della querela; la Corte non è entrata nel merito avendo pronunciato l'estinzione.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nella doglianza sulla tempestività/ammissibilità della querela; non decisiva nel presente giudizio di legittimità.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al vizio di autenticazione della querela; la Corte non ha ritenuto necessario esaminare ulteriormente dopo la remissione validamente accettata.

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto alla forma/autenticazione degli atti; la Corte ha ritenuto che le formalità essenziali per la remissione fossero rispettate.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di proscioglimento; la Corte ha rilevato che non sussistono elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129 nel caso concreto.

Massime di principio

  • La remissione della querela, validamente proposta dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela anche se intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla.
  • Perché la remissione sia efficace è necessario rispettare le formalità previste dagli artt. 339 e 340 cod. proc. pen.; l'assenza di tali formalità può compromettere l'effetto estintivo.
  • La remissione accettata prevale su questioni di ammissibilità o altri vizi processuali che potrebbero altrimenti sostenere la posizione dell'imputato; una volta estinto il reato la sentenza di merito va annullata senza rinvio.
  • La Corte non è obbligata a pronunciare un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. se non emergono elementi che lo giustifichino; l'estinzione per remissione è la via procedurale principale in questi casi.
  • Salvo diverso accordo nell'atto di remissione, le spese del procedimento relative alla rimessione sono a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
  • Questioni collaterali sollevate dalla difesa (es. dies a quo, autenticazione della querela) restano importanti in casi diversi, ma possono diventare irrilevanti se la remissione valida è accertata.

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