Cassazione Penale, Sentenza n. 40459/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna (pena di 1 anno e 4 mesi e multa di €800 per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.) per più motivi: (i) estinzione del reato per remissione della querela da parte della persona offesa (Francesco Giuseppe Sorrentino, legale rappresentante della "Social Rent Cooperativa Sociale Onlus") e accettazione da parte dell'imputata; (ii) errore nella determinazione del dies a quo e conseguente tardività della querela; (iii) invalidità della querela per difetto di autenticazione; (iv) vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: in data 2 luglio 2025 la persona offesa ha rimesso la querela e la ricorrente ha accettato la remissione; le formalità previste dagli artt. 339 e 340 cod. proc. pen. risultano rispettate, pertanto il reato perseguibile a querela si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Applicando il principio delle Sezioni Unite, la remissione intervenuta in pendenza del ricorso e accettata determina l'estinzione del reato ed è rilevabile in sede di legittimità. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Non sono emersi elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. È stata inoltre disposta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del procedimento di rimessione ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che individua il reato per cui la ricorrente era stata condannata; nel caso è il titolo di accusa confermato in grado di appello e poi esteriormente estinto per remissione della querela.
La remissione della querela, validamente proposta e accettata, estingue il reato perseguibile a querela; applicata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'estinzione del reato.
Prevede le formalità relative alla remissione della querela; la Corte ha rilevato che sono state rispettate.
Regola gli effetti della remissione e, specificamente (comma 4), la liquidazione delle spese relative al procedimento di rimessione; la Corte ha condannato l'imputata al pagamento delle spese non risultando diverso accordo.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione addotti dalla difesa (vizio di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto risolutivo il motivo relativo alla remissione della querela.
Richiamato tra le norme oggetto di doglianza rispetto alla remissione/estinzioni (menzionato nella impugnazione), ma non determinante alla luce della remissione accertata.
Ciascuna delle norme richiamate dalla difesa (es. sul dies a quo) è stata sollevata ma non necessaria a decidere dopo la constatazione dell'estinzione per remissione.
Norma richiamata nella censura sulla tempestività della querela; la Corte non è entrata nel merito avendo pronunciato l'estinzione.
Norma processuale citata nella doglianza sulla tempestività/ammissibilità della querela; non decisiva nel presente giudizio di legittimità.
Richiamata in relazione al vizio di autenticazione della querela; la Corte non ha ritenuto necessario esaminare ulteriormente dopo la remissione validamente accettata.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto alla forma/autenticazione degli atti; la Corte ha ritenuto che le formalità essenziali per la remissione fossero rispettate.
Prevede la possibilità di proscioglimento; la Corte ha rilevato che non sussistono elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129 nel caso concreto.
Massime di principio
- La remissione della querela, validamente proposta dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela anche se intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla.
- Perché la remissione sia efficace è necessario rispettare le formalità previste dagli artt. 339 e 340 cod. proc. pen.; l'assenza di tali formalità può compromettere l'effetto estintivo.
- La remissione accettata prevale su questioni di ammissibilità o altri vizi processuali che potrebbero altrimenti sostenere la posizione dell'imputato; una volta estinto il reato la sentenza di merito va annullata senza rinvio.
- La Corte non è obbligata a pronunciare un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. se non emergono elementi che lo giustifichino; l'estinzione per remissione è la via procedurale principale in questi casi.
- Salvo diverso accordo nell'atto di remissione, le spese del procedimento relative alla rimessione sono a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
- Questioni collaterali sollevate dalla difesa (es. dies a quo, autenticazione della querela) restano importanti in casi diversi, ma possono diventare irrilevanti se la remissione valida è accertata.
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