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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7888/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lorenzoni è stato ritenuto responsabile del reato di fuga dopo incidente (art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) per avere urtato la bicicletta condotta da Marius Vochitescu e non essersi fermato ad accertare le conseguenze (Attigliano, 10/06/2017). Ha proposto ricorso in Cassazione articolato in cinque motivi: (1) assenza dell'elemento psicologico (dolo) perché non si sarebbe reso conto di aver urtato il ciclista; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (3) e (4) vizio nella determinazione della pena e nella durata della sospensione della patente (distacco dal minimo edittale e non corretta applicazione dell'art. 133 c.p.); (5) mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante età avanzata e incensuratezza.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato il dolo sulla base di quanto concretamente percepito dall'agente al momento del fatto (ritenendo che Lorenzoni avesse piena conoscenza dell'incidente e avesse poi portato l'auto a riparare). Ha ritenuto corretta la valutazione sulla non applicabilità della causa di non punibilità per tenuità dopo una valutazione complessiva, e congrua la misura della pena e la sospensione della patente, motivate in relazione alla gravità del fatto e al comportamento successivo (cancellazione delle tracce). Il quinto motivo era infondato perché il beneficio della sospensione condizionale della pena era già stato concesso nel dispositivo (pena di mesi otto, pena sospesa; sospensione patente per anni due). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, commi 1 e 6

    Il reato di fuga è un reato omissivo di pericolo: è necessario che l'agente si sia accorto dell'incidente riconducibile al suo comportamento e idoneo a produrre danni alle persone; non è necessario l'accertamento immediato dell'effettivo danno.

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e comparata di tutte le peculiarità della fattispecie (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): non esiste una tenuità astratta, ma va valutata la concreta manifestazione del reato.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: modalità della condotta, grado di colpevolezza, personalità e condizioni dell'imputato. La motivazione del giudice di merito è adeguata se richiama l'impiego di tali criteri; è necessaria maggiore specificazione solo quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media.

  • codice della strada, art. 218, comma 2

    "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare"

    La durata della sospensione della patente va commisurata all'entità del danno, alla gravità della violazione e al pericolo potenziale della prosecuzione della circolazione; l'età dell'automobilista non è un parametro favorevole ai fini della determinazione della sospensione.

Massime di principio

  • Nel reato di fuga dopo incidente (art. 189 co. 6 cds) il dolo va valutato in base a ciò che l'autore concretamente ha rappresentato e percepito nel momento in cui ha posto in essere la condotta; non è necessario che l'effettivo danno sia immediatamente quantificabile.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede un esame globale e comparato di tutte le circostanze concrete: non ci sono soglie fisse; la mera modestia dell'evento non è sufficiente se emergono modalità o comportamenti aggravanti (es. cancellazione delle tracce).
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; un parziale discostamento dal minimo è ammissibile se adeguatamente giustificato (es. comportamento successivo manifestante capacità a delinquere).
  • La durata della sospensione della patente va calibrata sui parametri dell'art. 218 cds (danno, gravità della violazione, pericolo) e non in funzione dell'età dell'imputato.
  • Quando si impugna la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) è fondamentale verificare il dispositivo della sentenza: talvolta il beneficio risulta già concesso nel dispositivo anche se la motivazione sembra contraddittoria.

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