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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24557/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo riferito a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con recupero di IRPEF, addizionali e IVA per omessa presentazione delle dichiarazioni. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva sostenuto, tra l'altro, che il ricorso introduttivo fosse inammissibile perché proposto contro un estratto di ruolo, atto interno non autonomamente impugnabile. La CTR aveva invece rigettato l'appello limitandosi a ritenere irregolare la notifica dell'atto presupposto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica eccezione di inammissibilità per non impugnabilità dell'estratto di ruolo; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 3-bis del d.l. 215/2021, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo anche per i processi pendenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che il giudice di appello non aveva esaminato la questione, specificamente dedotta dall'Ufficio, della non impugnabilità dell'estratto di ruolo; ciò integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata decisione sulla specifica eccezione di inammissibilità comporta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro della dedotta violazione di legge sostanziale

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per sostenere la non impugnabilità dell'estratto di ruolo

  • art. 3-bis d.l. 17 dicembre 2021, n. 215

    richiamato quale disposizione ritenuta applicabile ai processi pendenti in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le questioni ritualmente e specificamente devolute dalle parti; l'omessa decisione su una censura integra vizio di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Quando in appello sia dedotta l'inammissibilità del ricorso originario per difetto di impugnabilità dell'atto presupposto o dell'estratto di ruolo, il giudice non può ignorare tale profilo e decidere solo sul merito della pretesa tributaria.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per omessa pronuncia su una questione preliminare, gli ulteriori motivi che investono il merito della stessa controversia restano assorbiti.
  • La cassazione con rinvio è necessaria quando l'accoglimento del motivo processuale impone al giudice di merito un nuovo esame della questione non trattata in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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