Cassazione Civile, Ordinanza n. 25955/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avente diritto alla equa riparazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione ex legge n. 89/2001 per l'asserita irragionevole durata di un processo presupposto definito in primo grado. La corte d'appello aveva respinto l'opposizione contro il decreto di rigetto, ritenendo non sussistente il pregiudizio perché il giudizio presupposto, durato 5 anni e 10 giorni in unico grado, sarebbe stato comunque entro il termine ragionevole applicando l'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89/2001. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-ter, legge n. 89/2001, sostenendo che la norma del "sessennio" si applica solo ai processi articolati in più gradi e non ai giudizi esauriti in unico grado; con il secondo, violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento costante secondo cui il limite di sei anni previsto dall'art. 2, comma 2-ter, legge n. 89/2001 è norma di chiusura riferita alla valutazione complessiva di un giudizio articolato in tre gradi e non si applica ai processi che si esauriscono in unico grado. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha chiarito la portata della disposizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di equo indennizzo e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-ter
"si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni"
È norma di chiusura riferita ai processi articolati in più gradi; non si applica ai giudizi definiti in unico grado.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quater
"Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa"
La regola sul computo dei tempi opera nella verifica della durata ragionevole e impone di detrarre i periodi indicati.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio su proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale e alla definibilità del ricorso.
Censurato nel secondo motivo in punto di compensazione delle spese, ma il motivo è stato assorbito.
Norma processuale richiamata dal ricorrente quale parametro del motivo di ricorso per cassazione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2
È il parametro generale della durata ragionevole del processo rispetto al quale si valuta la fondatezza della domanda di equa riparazione.
Massime di principio
- Il limite di sei anni previsto per la definizione irrevocabile del giudizio costituisce una regola di chiusura pensata per rapportare la durata ragionevole a un processo sviluppato in più gradi, consentendo una compensazione tra fasi più lunghe e fasi più brevi.
- Quando il procedimento presupposto si esaurisce in un solo grado di giudizio, il parametro del sessennio non è automaticamente applicabile per escludere l'irragionevole durata.
- Nel verificare il rispetto del termine di durata ragionevole occorre comunque sottrarre i periodi di sospensione e quelli tra la decorrenza del termine per impugnare e la proposizione dell'impugnazione, secondo la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89/2001.
- Se il giudice di merito applica in modo non corretto il parametro normativo sulla durata ragionevole del processo, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame della domanda di equa riparazione.
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