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Ordinanza

Ordinanza n. 2593/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 21 gennaio 2026 e notificato digitalmente in data 11 febbraio 2026, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 24 agosto 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202604135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per domanda presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno dell'istanza cautelare ha prospettato un pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento dello status civitatis e dalla conseguente lesione di diritti civili e politici. Il provvedimento di diniego risultava fondato su una comunicazione di notizia di reato per ricettazione e uso di atto falso, emessa dalla Polizia Municipale di Milano il 25 agosto 2016.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris. Quanto al periculum, ha ritenuto che il pregiudizio prospettato non presentasse i requisiti di gravità e irreparabilità richiesti dall'art. 55 c.p.a.: i diritti civili, ove intesi come diritti inviolabili, restano tutelati dalla Costituzione e dall'art. 2 del d.lgs. n. 286/1998; l'incidenza sui diritti politici connessi all'elettorato non è irreparabile, anche in ragione della frequenza del loro esercizio; il diniego non impedisce lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'esercizio della libertà economica né la permanenza in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno, del quale il ricorrente è titolare. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso e che il diniego appare correttamente fondato sulla comunicazione di notizia di reato indicata. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata presentata sulla base di tale disposizione; il diniego è stato ritenuto, in sede cautelare, apparentemente fondato sugli elementi relativi alla comunicazione di notizia di reato.

  • art. 55 c.p.a.

    La sospensione cautelare richiede la sussistenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, entrambi ritenuti insussistenti.

  • art. 2 Cost.

    I diritti inviolabili dell'uomo, ove ricompresi nella nozione di diritti civili prospettata, ricevono tutela costituzionale anche in assenza dell'acquisizione della cittadinanza italiana.

  • art. 32 Cost.

    Il diritto alla salute è indicato tra i diritti tutelati dalla Carta costituzionale indipendentemente dal riconoscimento della cittadinanza.

  • art. 2 d.lgs. n. 286/1998

    La tutela dei diritti fondamentali dello straniero è riconosciuta anche dal testo unico sull'immigrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella tutela cautelare contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana, la mera deduzione della lesione dello status civitatis e dei diritti civili e politici connessi non dimostra automaticamente un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
  • Il diniego di cittadinanza non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare irreparabile quando lo straniero conserva la tutela dei diritti fondamentali, può svolgere attività lavorativa e mantenere la libertà economica e dispone di un autonomo titolo idoneo di soggiorno sul territorio nazionale.
  • La limitazione dell'esercizio dei diritti politici connessi all'elettorato, valutata anche in relazione alla frequenza del loro esercizio, non integra necessariamente un pregiudizio grave e irreparabile tale da impedire l'attesa della decisione di merito.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando gli elementi acquisiti rendono il diniego di cittadinanza apparentemente correttamente fondato su una comunicazione di notizia di reato relativa a ricettazione e uso di atto falso.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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