Cassazione Penale, Sentenza n. 31699/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva due motivi: (1) invocazione dell'applicazione della disciplina introdotta dalla L. 150/2022 in relazione all'art. 90-bis c.p. e, in subordine, richiesta di sospensione del giudizio ex art. 129-bis c.p.p.; (2) censura di vizio di motivazione per aver ritenuto la responsabilità penale del Giuca sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa (Cometa), accusata di rancore e astio e prive di riscontri, nonché l'ipotesi che le lesioni potessero essere autoprocurate dalla stessa parte offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il motivo è aspecifico (mancata indicazione delle ipotesi di cui all'art. 606, comma 1 c.p.p.) e la normativa invocata (art. 90-bis e art. 129-bis) non è applicabile ratione temporis al procedimento definito prima della decorrenza prevista dalla legge. Sul secondo motivo: la censura è ritenuta aspecifica e manifestamente infondata; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la valutazione della credibilità della persona offesa e ha riscontrato le sue dichiarazioni con quelle del teste Cilfone e con il referto medico. La Corte di cassazione ha inoltre ricordato che non può riqualificare il fatto o rivalutare le prove di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento alle modalità di enunciazione dei motivi del ricorso per cassazione; richiamata in relazione ai limiti di motivazione richiesti
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi impugnabili in cassazione; il ricorso è stato ritenuto aspecifico per mancato inquadramento in tali ipotesi
Richiamata la sanzione dell'aspecificità dei motivi (inammissibilità) se il ricorrente non indica le doglianze al momento dell'impugnazione
Norma collegata ai programmi di giustizia riparativa e alle conseguenze sulla remissione di querela; la Corte ha ritenuto non applicabile la disposizione per ragioni temporali nel caso concreto
Prevede la possibilità di sospensione del processo per svolgimento di programmi di giustizia riparativa; non applicabile nel caso per effetto della decorrenza normativa
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamata per precisare che le regole su presunzioni e servizi non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la decisione purché adeguatamente motivate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma organizzativa sulla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti; richiamata per il rito applicato in sede di cassazione
Prevede l'obbligo di liquidare le spese e le sanzioni in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere formulati e inquadrati secondo le ipotesi dell'art. 606 c.p.p.; la mancata specificazione determina l'inammissibilità per aspecificità.
- Le nuove disposizioni normative (es. norme su giustizia riparativa) si applicano solo se la loro entrata in vigore è compatibile ratione temporis con il procedimento; va valutata la decorrenza rispetto alla definizione del giudizio.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e adeguatamente motivate, costituire da sole base per la condanna, soprattutto se corroborate da altri elementi (testimonianze, referti medico-legali).
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle prove e nella ricostruzione dei fatti, salvo manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione impugnata.
- Chi propone ricorso deve evitare censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito: tali censure sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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