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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31699/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva due motivi: (1) invocazione dell'applicazione della disciplina introdotta dalla L. 150/2022 in relazione all'art. 90-bis c.p. e, in subordine, richiesta di sospensione del giudizio ex art. 129-bis c.p.p.; (2) censura di vizio di motivazione per aver ritenuto la responsabilità penale del Giuca sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa (Cometa), accusata di rancore e astio e prive di riscontri, nonché l'ipotesi che le lesioni potessero essere autoprocurate dalla stessa parte offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il motivo è aspecifico (mancata indicazione delle ipotesi di cui all'art. 606, comma 1 c.p.p.) e la normativa invocata (art. 90-bis e art. 129-bis) non è applicabile ratione temporis al procedimento definito prima della decorrenza prevista dalla legge. Sul secondo motivo: la censura è ritenuta aspecifica e manifestamente infondata; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la valutazione della credibilità della persona offesa e ha riscontrato le sue dichiarazioni con quelle del teste Cilfone e con il referto medico. La Corte di cassazione ha inoltre ricordato che non può riqualificare il fatto o rivalutare le prove di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento alle modalità di enunciazione dei motivi del ricorso per cassazione; richiamata in relazione ai limiti di motivazione richiesti

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi impugnabili in cassazione; il ricorso è stato ritenuto aspecifico per mancato inquadramento in tali ipotesi

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamata la sanzione dell'aspecificità dei motivi (inammissibilità) se il ricorrente non indica le doglianze al momento dell'impugnazione

  • art. 90-bis c.p.

    Norma collegata ai programmi di giustizia riparativa e alle conseguenze sulla remissione di querela; la Corte ha ritenuto non applicabile la disposizione per ragioni temporali nel caso concreto

  • art. 129-bis c.p.p.

    Prevede la possibilità di sospensione del processo per svolgimento di programmi di giustizia riparativa; non applicabile nel caso per effetto della decorrenza normativa

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamata per precisare che le regole su presunzioni e servizi non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la decisione purché adeguatamente motivate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma organizzativa sulla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti; richiamata per il rito applicato in sede di cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di liquidare le spese e le sanzioni in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere formulati e inquadrati secondo le ipotesi dell'art. 606 c.p.p.; la mancata specificazione determina l'inammissibilità per aspecificità.
  • Le nuove disposizioni normative (es. norme su giustizia riparativa) si applicano solo se la loro entrata in vigore è compatibile ratione temporis con il procedimento; va valutata la decorrenza rispetto alla definizione del giudizio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e adeguatamente motivate, costituire da sole base per la condanna, soprattutto se corroborate da altri elementi (testimonianze, referti medico-legali).
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle prove e nella ricostruzione dei fatti, salvo manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione impugnata.
  • Chi propone ricorso deve evitare censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito: tali censure sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.

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