Cassazione Penale, Sentenza n. 1618/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ranieri impugna l'ordinanza con la quale il GIP, mediante decreto di correzione di errore materiale adottato inaudita altera parte, ha integrato la sentenza di patteggiamento con la pronuncia di confisca di euro 4.162,00, indicati genericamente come "profitto dei reati commessi". La difesa ha dedotto che la statuizione ablativa è estranea all'accordo delle parti e non poteva essere introdotta con la procedura di correzione di errore materiale perché incide sul nucleo essenziale della sentenza (vizi di motivazione e violazione degli artt. 130 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.), cancella garanzie per il contraddittorio e risulta incongrua rispetto alla qualificazione delle fattispecie e alle misure cautelari preventive disposte in precedenza (sequestro di somme e veicolo ripartiti tra confisca diretta e confisca per equivalente, con parziale non esercizio dell'azione penale per alcune posizioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo impropria la procedura di correzione dell'errore materiale per introdurre una pronuncia di confisca che incide sul contenuto essenziale della sentenza di patteggiamento e che ha modificato posizioni fondamentali senza contraddittorio. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la correzione di errore è ammessa solo per omissioni o inesattezze rilevabili dal contesto e non per integrazioni che richiedano valutazioni sostanziali. La Corte ha inoltre rilevato la violazione del principio del contraddittorio (nullità ex art. 178 c.p.p.) e l'anomalia della confisca rispetto alla riqualificazione dei reati e alla mancata esercitazione dell'azione penale per alcune fattispecie. Conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disposto il dissequestro e la restituzione della somma confiscata all'avente diritto e ha incaricato la cancelleria di darne comunicazione alla Procura della Repubblica di Salerno.
Norme richiamate
La Corte interpreta che la rettifica ex art.130 è ammessa solo per errori materiali od omissioni integrabili dal contesto senza mutare il nucleo essenziale della decisione; non è idonea a introdurre pronunce ablative che richiedono valutazioni sostanziali e contraddittorio.
Richiamato per la confisca; la pronuncia ablativa deve essere specifica quanto all'individuazione del profitto e delle fattispecie di riferimento e non può essere introdotta d'ufficio con procedura di correzione quando incide sul contenuto essenziale della sentenza.
La Corte segnala che l'omessa pronuncia ablativa può essere rimediata attraverso i rimedi esperibili dopo il giudicato (procedimento esecutivo ex art.676), che garantiscono maggiori tutele e contraddittorio rispetto alla correzione di errore.
La pronuncia emessa inaudita altera parte, quando incide su situazioni di tutela e impedisce il contraddittorio, integra nullità richiamabile in cassazione se la parte dimostra interesse concreto all'udienza camerale.
Norma richiamata in relazione alla confisca per equivalente; la Corte evidenzia la necessità di coerenza tra la tipologia di sequestro preventivo disposto e la successiva pronuncia di confisca, specie se le fattispecie sono state riqualificate.
art. 640 cod. pen. e artt. 110, 319, 319-bis, 320 cod. pen.
Richiamati come fattispecie contestate nell'originaria imputazione; la Corte osserva che differenti reati prevedono regimi diversi di ablazione (confisca obbligatoria, facoltativa, per equivalente) e perciò la confisca deve essere specificamente ancorata alle fattispecie effettivamente riconosciute e accertate.
Massime di principio
- La procedura di correzione di errore materiale ex art.130 c.p.p. non può essere utilizzata per introdurre o modificare pronunce ablative (confisca) che incidono sul nucleo essenziale della decisione e richiedono valutazioni sostanziali o l'esercizio del contraddittorio.
- L'omessa statuizione sulla confisca in una sentenza di patteggiamento deve essere impugnata o fatta valere mediante gli strumenti previsti per l'esecuzione (es. art.676 c.p.p.), che garantiscono il necessario contraddittorio e controllo sul merito.
- La confisca deve essere specificamente motivata e riferita alle singole fattispecie di reato (con distinzione tra confisca diretta e per equivalente); non è ammissibile una dichiarazione generica del "profitto dei reati commessi" quando gli addebiti sono numerosi e eterogenei.
- La correzione inaudita altera parte che incide su diritti patrimoniali dei difensori rischia la nullità ex art.178 c.p.p.; il ricorrente ha interesse concreto a chiedere l'udienza camerale quando la rettifica può pregiudicare le sue ragioni difensive.
- Se in corso vi è stata riqualificazione delle fattispecie o il pubblico ministero ha rinunciato ad esercitare l'azione per alcune posizioni, non è possibile fondare una confisca su presunti profitti relativi a reati non più perseguiti senza specifiche valutazioni e contraddittorio.
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