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Sentenza

Sentenza n. 976/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento 1) del provvedimento dell’I.N.P.S., notificato con pec del 19.04.2022, di rigetto dell’istanza presentata in data 15.04.2022 di ricalcolo della liquidazione della buonuscita con l’attribuzione, sullo stipendio, del beneficio dei sei scatti periodici di cui all’art. 6-bis del D.L. 387/1987; 2) del provvedimento di rigetto della medesima istanza di ricalcolo parimenti presentata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, notificato con pec del 4.05.2022; 3) del provvedimento di calcolo e liquidazione del trattamento di fine servizio del 13.07.2020 nella parte in cui non applica i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987 e dall’art. 1911, comma 3, del D.lgs. 66/2010, e per l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del T.F.S. ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 387/1987, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dalla predetta disposizione, e dell’art. 21 della L. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, e per la condanna dell’I.N.P.S. e del Ministero dell’Interno a eseguire tale ricalcolo.

Giustizia amministrativa202200714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’INPS e del Ministero dell’Interno sull’istanza di ricalcolo del TFS e provvedimento di liquidazione del TFS senza inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato a riposo a domanda all’età di 56 anni e 10 mesi, dopo 43 anni e 1 mese di contribuzione utile, ha chiesto il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987. Ha dedotto la violazione dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 e l’eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione. In particolare, ha contestato l’assunto secondo cui il beneficio sarebbe escluso per chi accede al pensionamento a domanda e quello dell’INPS relativo alla propria incompetenza a modificare i dati giuridico-economici posti a base della liquidazione. L’INPS ha inoltre eccepito la tardività della domanda di ricalcolo rispetto al termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Interno per carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita sia l’ente previdenziale; la partecipazione dell’amministrazione datrice di lavoro alla trasmissione dei dati rileva soltanto nei rapporti interni tra enti. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile al personale della Polizia di Stato l’art. 6-bis del d.l. 387/1987, il cui comma 2 estende i sei scatti al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. Il Collegio ha escluso la reviviscenza della disciplina precedente che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso, poiché tale disciplina è stata abrogata e la reviviscenza costituisce istituto eccezionale. Ha inoltre ritenuto non decadenziale il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e non impedisce la presentazione della domanda negli anni successivi. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente ed è stato ordinato all’INPS di corrispondere la maggiore somma dovuta mediante ricalcolo del TFS, con accessori secondo l’art. 16, comma 6, della l. 724/1994. Non è cumulabile il beneficio degli interessi con quello della rivalutazione monetaria, dovendosi riconoscere soltanto la maggior somma tra i due. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta, ai fini della liquidazione del TFS, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione conferma, per le forze di polizia ad ordinamento militare, la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, senza innovare il regime sostanziale del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La norma riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non incide sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.

  • art. 2268, comma 1, d.lgs. 66/2010

    L’abrogazione dell’art. 13 della l. 804/1973 rientra nel processo di riordino normativo e non determina la reviviscenza delle precedenti limitazioni al beneficio dei sei scatti.

  • art. 16, comma 6, l. 724/1994

    Gli accessori sul credito previdenziale devono essere riconosciuti secondo il criterio della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamando l’art. 16, comma 6, della l. 412/1991, esclude il cumulo integrale tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 88, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare, ai fini della motivazione, principi già affermati da precedenti pronunce su questioni analoghe.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, spetta al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, anche quando la cessazione non avvenga per raggiungimento del limite di età.
  • L’art. 4 del d.lgs. 165/1997 disciplina l’incremento della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo del trattamento di fine servizio fondato sull’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
  • L’abrogazione della disciplina previgente che limitava i sei scatti alle cessazioni per età, inabilità o decesso non comporta la sua reviviscenza; questa opera soltanto in presenza di una volontà legislativa certa e inequivocabile, non desumibile dalla mera abrogazione della norma abrogatrice.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 non è decadenziale: serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e il suo mancato rispetto non impedisce il successivo collocamento a riposo a domanda né l’attribuzione del beneficio.
  • Nel giudizio relativo alla liquidazione della buonuscita, la legittimazione passiva spetta all’ente previdenziale obbligato al pagamento; l’amministrazione datrice di lavoro, pur potendo partecipare alla formazione e trasmissione dei dati, non è legittimata passivamente per le controversie sul pagamento e sul ricalcolo della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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