Cassazione Penale, Sentenza n. 17476/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che la condotta contestata (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, 2 aprile 2018) era già sanzionata in via amministrativa dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada e che, perciò, si doveva applicare il principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689; conseguentemente l'art. 650 c.p. non sarebbe applicabile poiché la norma amministrativa è speciale rispetto alla norma penale invocata dal Tribunale di Salerno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricostruito i presupposti del reato di cui all'art. 650 c.p., sottolineando che esso richiede che l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito a soggetto determinato in circostanze non già previste da una norma che preveda una sanzione autonoma. Nel caso concreto l'ordine del Questore si riferiva a una condotta espressamente contemplata dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, per cui ha operato il principio di specialità dell'art. 9 l. 689/1981. Di conseguenza la condotta integra un illecito amministrativo e non il reato previsto dall'art. 650 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
La norma sanziona l'inosservanza degli ordini dell'autorità quando l'ordine sia specifico e riguardi situazioni non già disciplinate da una norma che preveda una sanzione autonoma; non è applicabile se la condotta è già prevista come illecito amministrativo.
art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689
Principio di specialità: la normativa penale non si applica quando la condotta è già disciplinata e sanzionata da norme amministrative speciali, facendo prevalere la sanzione amministrativa.
art. 7, comma 15-bis, codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Prevede l'illecito amministrativo relativo all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; la Corte ha ritenuto che questa norma disciplini specificamente la condotta contestata, escludendo l'applicazione dell'art. 650 c.p.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (riferimento procedurale alla requisitoria)
Consente al Pubblico Ministero di presentare requisitoria scritta in determinati procedimenti; nella sentenza è citata la richiesta del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Quando una condotta è specificamente prevista e sanzionata da una norma amministrativa speciale, opera il principio di specialità (art. 9 L. 689/1981) e la fattispecie non è perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 650 c.p.
- Per configurare il reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che l'ordine dell'autorità sia relativo a una situazione non già regolata da una specifica previsione normativa che comporti una sanzione autonoma.
- In casi analoghi il difensore deve verificare l'esistenza di norme amministrative speciali relative alla condotta contestata e sollevare il vizio di specialità in sede di impugnazione.
- Se il giudice penale applica una fattispecie penale nonostante esista una previsione amministrativa specifica, la Cassazione può annullare la condanna con formula 'perché il fatto non sussiste'.
- La presenza di un provvedimento amministrativo (es. ordine del Questore) non è sufficiente di per sé a legittimare la sussistenza del reato da art. 650 c.p. se l'oggetto dell'ordine è già coperto da normativa amministrativa sanzionatoria.
- Proceduralmente, la conclusione del Pubblico Ministero (requisitoria) può agevolare l'accoglimento del ricorso, ma la decisione si basa sulla corretta interpretazione della specialità normativa.
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