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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18630/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente e conto anticipi intrattenuti con la banca, nei quali erano state applicate clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi poi ritenute nulle, con conseguente domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute. In appello la società aveva ottenuto una condanna restitutoria più elevata, mentre la banca aveva proposto appello incidentale, tra l'altro eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione. In cassazione la banca deduce due motivi: con il primo lamenta violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione non dovesse decorrere dalla chiusura del conto ma da ogni singolo pagamento, e che il giudice di merito avesse erroneamente trattato il rapporto come unitario senza verificare quali rimesse fossero solutorie e quali ripristinatorie; con il secondo deduce omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la corte territoriale considerato la documentazione da cui emergeva l'assenza di apertura di credito in alcuni periodi e, quindi, la natura solutoria di alcuni versamenti. La società controricorrente resiste al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso della banca, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La decisione di merito viene annullata perché il giudice d'appello non ha svolto un adeguato accertamento sulla natura delle rimesse e sul reale assetto contrattuale del rapporto, accertamento necessario per stabilire la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito. La Corte richiama il principio secondo cui, quando la banca eccepisce la prescrizione, il correntista-attore deve allegare e provare gli elementi dai quali desumere la natura ripristinatoria o solutoria dei versamenti e, in mancanza, la domanda non può essere accolta senza ulteriori verifiche.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei rapporti bancari la verifica dipende dalla natura delle rimesse e dall'assetto del rapporto.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di ripetizione, ma il dies a quo non è automaticamente la chiusura del conto: occorre distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è dedotto per omesso esame di fatti decisivi relativi alla documentazione e alla natura dei versamenti, ma l'accoglimento discende soprattutto dal difetto di accertamento sulla prova richiesta.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel ragionamento della corte territoriale in tema di rapporti tra tasso legale e disciplina speciale dei rapporti bancari.

  • art. 4, comma 3, L. n. 154 del 1992

    Richiamato per affermare la nullità delle clausole di rinvio agli usi con doppia parametrazione temporale degli interessi.

  • art. 5, comma 1, L. n. 154 del 1992

    Utilizzato come parametro per la sostituzione del tasso convenzionale nullo con il tasso massimo sui BOT annuali.

  • art. 117, comma 6, lett. a), TUB

    Richiamato come meccanismo sostitutivo del tasso convenzionale nullo nei rapporti disciplinati dalla normativa bancaria.

  • art. 117, comma 7, lett. a), TUB

    Richiamato dalla corte territoriale come disciplina di sostituzione del tasso massimo su BOT annuali.

Massime di principio

  • Nel contenzioso di ripetizione dell'indebito bancario, l'eccezione di prescrizione non impone alla banca di indicare immediatamente tutte le singole rimesse prescritte; è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e manifestare la volontà di avvalersi della prescrizione.
  • Quando il rapporto è assistito da apertura di credito, la distinzione tra versamenti ripristinatori e versamenti solutori è decisiva ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione: la prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto solo per i versamenti che non hanno natura solutoria.
  • L'onere di allegazione e prova circa la natura delle rimesse e circa l'assetto contrattuale del rapporto grava sul correntista che agisce in ripetizione; in mancanza di estratti conto o di elementi idonei a dimostrare la natura dei versamenti, la domanda non può essere accolta.
  • Il giudice di merito deve accertare in modo puntuale il concreto rapporto bancario e la sequenza delle rimesse, senza limitarsi a qualificazioni generiche del rapporto come unitario quando da tale qualificazione dipende il dies a quo della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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