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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42612/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990 e reati connessi). Le censure principali sono: mancata derubricazione dell'associazione nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 (ovvero associazione limitata a fatti di lieve entità) per la presunta modestia dei quantitativi e delle condotte; vizio di motivazione e valutazione delle prove; mancato riconoscimento della massima estensione delle attenuanti generiche; mancato riconoscimento della continuazione con precedenti condanne (per Affinita e Pelaggi); per Biondillo contestazione del riconoscimento del ruolo di capo e organizzatore. Alcuni motivi erano già parzialmente rinunciati in sede di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi relativi alla riqualificazione ex art. 74, comma 6 d.P.R. 309/90, ritenendoli manifestamente infondati o aspecifici, e ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito su tali punti. Tuttavia, ha accolto parzialmente alcuni profili: ha annullato con rinvio la sentenza di appello nei confronti di Affinita Luca e Pelaggi Clemente limitatamente all'omessa statuizione sulla continuazione esterna con pregresse sentenze (rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto); ha inoltre annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Biondillo Alessio, Di Caprio Andrea, Fruggiero Patrizio e Napolitano Salvatore limitatamente alla determinazione della misura della diminuzione di pena riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche (perché la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione rispetto alla riduzione operata). Tutti i ricorsi sono stati, per il resto, dichiarati inammissibili. La censura di Biondillo sul ruolo di capo è stata respinta come manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La Corte ricorda che il comma 6 si applica solo se l'associazione è stata costituita esclusivamente per commettere fatti di lieve entità e presenta modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità; non è sufficiente la valutazione dei singoli episodi, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione e le potenzialità organizzative.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Riguarda le fattispecie di cessione/detenzione di stupefacenti di lieve entità; la Corte ha valutato se l'attività del gruppo fosse riconducibile globalmente a dette ipotesi e ha ritenuto che non vi fossero limiti predefiniti all'operatività del sodalizio.

  • codice penale

    Il divieto di cumulo delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza quando ricorre la recidiva reiterata specifica è richiamato per giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti in prevalenza nel caso di Affinita.

  • codice di procedura penale

    art. 591 comma 1, lett. c)

    Principio per cui sono inammissibili i ricorsi che risultano aspecifici o che non affrontano le esplicitazioni del giudice di merito; la Corte ha applicato tale criterio per rigettare motivi generici che non confutano specificamente la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • La derubricazione dell'associazione alla fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 DPR 309/90 richiede prova che il sodalizio sia stato costituito fin dall'origine esclusivamente per fatti di lieve entità e che la sua struttura e potenzialità non consentano condotte di maggiore gravità: quantità limitate in singoli episodi, da sole, possono non essere sufficienti.
  • Se in sede di appello si è rinunciato ad alcune censure, tali questioni si consolidano e non possono essere poi riesaminate in cassazione; le rinunce possono cristallizzare la non lieve entità dei reati fine correlati.
  • La richiesta di massima estensione delle attenuanti generiche, se specificamente formulata, impone al giudice di merito di motivare sommariamente le ragioni del rifiuto: una riduzione molto al di sotto del massimo teorico richiede un'adeguata giustificazione.
  • La rilevanza della continuazione con pregresse sentenze influisce sulla dosimetria della pena: la mancata statuizione su una richiesta di continuazione esterna, se rilevante, può giustificare annullamento e rinvio limitato al solo punto.
  • Le qualificazioni soggettive complesse (es. ruolo di capo o organizzatore) sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; per contestarle in cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o di motivazione, non una diversa lettura delle stesse risultanze.
  • I motivi generici che riproducono le stesse ragioni già discusse e respinte in sede di gravame sono inammissibili per aspecificità; il ricorso alla Corte di cassazione richiede censure specifiche e dirette alla motivazione impugnata.

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