Cassazione Penale, Sentenza n. 8651/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione dell'art. 132 c.p. e vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio ritenuto sproporzionato rispetto alla detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando; (2) errata applicazione dell'art. 301 d.P.R. n. 43/1973 e vizio della motivazione con riguardo alla confisca della somma di euro 9.980,00, contestata come profitto del reato nonostante la difesa avesse prospettato la provenienza lecita (prestito da congiunto per acquisto autoveicolo, confermato da testimoni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sul trattamento sanzionatorio) per genericità e contenuto valutativo, ritenendo adeguatamente motivate le sentenze di merito. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione delle sentenze di merito è insufficiente a dimostrare la derivazione causale della somma di 9.980,00 euro dall'attività di contrabbando; la confisca è stata annullata limitatamente al denaro e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su quel punto. Il resto della sentenza impugnata è stato confermato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 43 del 1973 (artt. 291-bis e 291-ter)
Norme che disciplinano il reato di contrabbando contestato; gli articoli sono richiamati per l'imputazione principale relativa al trasporto/detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando
art. 132 cod. pen.
Norma che disciplina la determinazione della pena; invocata nel motivo sulla presunta sproporzione del trattamento sanzionatorio
art. 133 cod. pen.
Richiamata implicitamente in relazione agli elementi da valutare per le circostanze (gravità della condotta, personalità dell'imputato) che influenzano la determinazione della pena
art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto
Prevede la confisca obbligatoria di quanto costituisce prodotto o profitto del reato; la Corte richiede un accertamento della derivazione causale tra la somma sequestrata e l'attività illecita per poterne disporre la confisca
Massime di principio
- Per disporre la confisca di somme ritenute profitto del reato è necessario un accertamento probatorio della derivazione causale: la mera detenzione di denaro e la circostanza del trasporto di merce illecita non sono di per sé sufficienti a provare che la somma costituisca profitto dell'attività criminosa.
- La difesa deve proporre elementi concreti e documentali (es. atti di prestito, dichiarazioni credibili di terzi, movimenti bancari, fatture, corrispondenza) per dimostrare la lecita provenienza di somme sequestrate; tali elementi, se integranti, possono impedire la confisca.
- I giudizi di merito, quando motivano la determinazione della pena richiamando la gravità della condotta e la personalità dell'imputato (art. 133 c.p.), richiedono che il ricorrente affronti specificamente quelle argomentazioni in cassazione; l'atto di gravame meramente assertivo o genericamente valutativo è inammissibile.
- Se il ricorrente ottiene accoglimento solo su punto limitato (es. confisca), la sentenza di Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo esame, senza intaccare il resto della decisione penale.
- In ipotesi simili, le parti e il giudice di merito dovrebbero spiegare chiaramente la catena causale tra il profitto e l'attività criminosa o, in mancanza, ritenere insufficienti le argomentazioni basate solo su massime di esperienza.
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