Cassazione Penale, Sentenza n. 910/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che confermava le condanne per estorsione: contestano il rigetto dell'istanza di differimento presentata da Voltini (mancata valutazione dell'art.108 c.p.p. e impossibilità per il nuovo difensore di studiare gli atti); censurano la valutazione di merito ritenuta errata circa la legittimità della condotta di Voltini (sostengono che si trattò di una scelta gestionale o di una procedura di licenziamento legittima, non di "dimissioni indotte"), chiedono la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393 c.p.) o, in subordine, in violenza privata (art.610 c.p.); eccepiscono contraddittorietà della motivazione sul punto dell'aggravante "più persone riunite", sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (art.114 c.p.) e sulla quantificazione della pena in presenza di continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Voltini e Soregaroli. Sul punto procedurale ha ritenuto infondata la doglianza sul differimento: l'art.108 c.p.p. è norma di stretta interpretazione applicabile solo quando l'imputato resta senza difensore e non è estendibile al caso di co-difensore nominato; la richiesta era stata presentata con sufficiente anticipo e vi era un altro difensore presente. Sul merito la Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito che la condotta integrava il reato di estorsione (art.629 c.p.), motivando che la pretesa non era esercitabile davanti al giudice del lavoro, Voltini non aveva poteri autonomi per licenziare, le garanzie formali non erano rispettate e le minacce erano idonee a coartare la volontà delle vittime considerando il contesto e le modalità. Ha dichiarato inammissibile la censura sull'aggravante delle "più persone" perché non proposta in appello. Ha ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche e adeguata la motivazione sulla determinazione della pena in continuazione. Ha quindi respinto i ricorsi, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Colombo.
Norme richiamate
Norma di stretta interpretazione tutelante il caso in cui l'imputato resti privo di difensore; non estensibile quando è presente un co-difensore, perciò il rigetto del differimento è legittimo se vi è un altro difensore e la richiesta è tempestiva.
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Corte ha confermato che il fatto integra estorsione quando la minaccia o la violenza sono idonee a coartare la volontà della vittima e l'agente persegue un profitto ingiusto; è stata esclusa la legittimità della pretesa gestionale dell'imputato e ritenuta provata l'idoneità intimidatoria del comportamento.
art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia)
La riqualificazione in esercizio arbitrario è esclusa quando manca la legittimità della pretesa e sussiste il dolo specifico dell'estorsione; la valutazione della convinzione soggettiva dell'agente non può giustificare la condotta se mancano poteri e tutele formali.
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
Richiamato come reato minore alternativo; la Corte ha ritenuto che i fatti presentavano gli elementi tipici dell'estorsione e quindi non erano riconducibili alla sola violenza privata.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
Applicato per valutare la partecipazione concorrente; tuttavia la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'aggravante delle "più persone riunite" perché la questione non era stata dedotta in appello.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio per cui la Cassazione non può esaminare questioni non devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio; giustificazione dell'inammissibilità di alcune censure non sollevate in sede di gravame.
art. 114 cod. pen. (attenuante della minima partecipazione)
La Corte ha ritenuto che la mancata concessione dell'attenuante sia motivata correttamente dalla Corte di appello e non manifestamente illogica, quindi non sindacabile in Cassazione.
Richiama le conseguenze processuali del rigetto del ricorso: le parti che hanno proposto ricorso vengono condannate al pagamento delle spese del procedimento; principio applicato per liquidare le spese a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Le istanze di differimento per lo studio degli atti ai sensi dell'art.108 c.p.p. sono di stretta interpretazione: sono fondate quando l'imputato resta senza difensore; la presenza di un co-difensore riduce la probabilità di accoglimento.
- La distinzione tra estorsione (art.629) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393) dipende principalmente dall'elemento soggettivo: la legittimità della pretesa e la consapevolezza dell'agente sul suo diritto sono valutate dai giudici di merito; la Cassazione non substituisce la valutazione fattuale.
- La valutazione dell'idoneità della minaccia si effettua considerando il contesto concreto (personalità dell'agente, modalità, ambiente, ingiustizia della pretesa e condizione della vittima); circostanze che possono trasformare una pressione in estorsione.
- Le questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione salvo i casi di rilevabilità d'ufficio: è fondamentale sollevare tempestivamente in appello tutte le questioni di diritto e di fatto rilevanti.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione dell'aumento per continuazione trovano tutela in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o insufficiente; altrimenti la discrezionalità del giudice di merito è rispettata.
- In controversie di lavoro/gestione aziendale, la presunta "scelta gestionale" dell'imprenditore non legittima comportamenti che violano le garanzie formali e il potere di recesso: l'assenza di poteri disciplinari o di licenziamento autonomi incide sulla valutazione della legittimità dell'azione.
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